Estratto delibera C.C. n. 23 del 26/03/2008 avente ad oggetto: "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2008.

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DELIBERA

- di approvare per l'anno 2008 le aliquote e le detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili (ICI), come di seguito riportate:

  1. aliquota del 6,9 per mille per la totalità degli immobili, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti;
  2. aliquota del 6,3 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  3. aliquota del 6,3 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale: garage, cantine e posti auto, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato purchè durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
  4. aliquota del 6,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  5. aliquota del 6,3 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale pari ad Euro 155,00 con esclusione dell’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile dell’abitazione di cui al successivo punto 9). La detrazione spetta in ragione della percentuale di possesso;
  6. aliquota del 6,3 per mille per l'abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tale fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l’abitazione principale pari ad Euro 155,00, con esclusione dell'ulteriore detrazione dell'1’33 per mille dalla base imponibile dell'abitazione, di cui al successivo punto 9);
  7. aliquota del 7 per mille per gli alloggi e relative pertinenze non locati, ovvero non occupati, da rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;
  8. di determinare in Euro 155,00 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale;
  9. a partire dall’anno 2008, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/01, A/08 e A/09, si detrae, oltre alla detrazione di Euro 155,00, un’ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile del fabbricato destinato ad abitazione principale e delle sue pertinenze. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore ad Euro 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’abitazione principale.
  10. Il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota per abitazione principale e le detrazioni di cui ai precedenti punti 8) e 9) , da calcolarsi in ragione della percentuale di possesso ed a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su fabbricato destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Cavezzo; nel caso in cui risultino soddisfatte tali condizioni, il coniuge assegnatario della casa coniugale dovrà applicare le detrazioni di cui ai precedenti punti 8) e 9) in misura proporzionale alla propria quota di possesso.