COMUNE DI CAVEZZO
Provincia di Modena
Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 7 dicembre 2004
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2005.
omissis…
D E L I B E R A
- di confermare per l'anno 2005 le aliquote come di seguito riportate:
- aliquota del 6,9 per mille per la totalità degli immobili, ad eccezione di quelli indicati ai successivi punti;
- aliquota del 6,3 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- aliquota del 6,3 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato purché durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
- aliquota del 6,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- aliquota del 6,3 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della percentuale di possesso;
- aliquota del 6,3 per mille per l'abitazione e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, ovvero non occupati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;
di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di Euro 155,00;
di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare, purchè durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per queste previste le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
omissis…