PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI MEDOLLA

ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 26 MARZO 2008 "MODIFICA ALIQUOTE I.C.I. L'ANNO 2008 E DETRAZIONE PER L'IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE"

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare per il 2008 le aliquote e la detrazione per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

  1. aliquota ordinaria nella misura del 6,8 per mille;

  2. un'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille da applicare a:

    a) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a 3 anni;

    b) per interventi di recupero, disciplinati dall’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457, ed ora trasfusi nell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dei fabbricati, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, ovvero per l'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

  3. un'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille da applicare alle abitazioni e relative pertinenze, che a partire dal 1.1.2008 risultano non locate o non occupate, da rapportarsi al periodo durante il quale si protrae tale destinazione, con esclusione delle abitazioni di cui al punto 2, lettera a);

4) un'aliquota nella misura del 2 per mille da applicare ai fabbricati posseduti dalle cooperative agricole e da queste utilizzati esclusivamente in funzione strumentale all'attività agricola dei soci.

5) di stabilire che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di 170,00 Euro;

6) a partire dall'anno di imposta 2008 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/01, A/08 e A/09, si detrae, oltre alla detrazione di euro 170,00, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile del fabbricato destinato ad abitazione principale e delle sue pertinenze.

L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

7) di dare atto che, ai sensi dell'art.8 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale nonché la detrazione di € 170,00, con esclusione dell'ulteriore detrazione dell'1,33.

La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso.

8) di dare atto che anche per il 2008 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per tale fattispecie viene applicata la detrazione prevista per l'abitazione principale pari ad euro 170,00, con esclusione dell'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille della base imponibile dell'abitazione, di cui al precedente punto 6).

9) Il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per l'abitazione principale e le detrazioni di cui ai precedenti punti 5) e 6), da calcolarsi in ragione della percentuale di possesso ed a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Medolla; nel caso in cui risultino soddisfatte tali condizioni, il coniuge assegnatario della casa coniugale dovrà applicare le detrazioni di cui ai predetti punti 5) e 6) in misura proporzionale alla propria quota di possesso.

10) di dichiarare ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti.