ESTRATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 6.12.2004 "DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2005 E DETRAZIONE PER L'IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE"

 

  1. di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. per il 2005 nella misura del 6,8 per mille;

  2. di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille da applicare a:

  1. fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a 3 anni;

  2. per interventi di recupero, disciplinati dall'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457, ed ora trasfusi nell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dei fabbricati, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, ovvero per l'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

  1. di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille da applicare alle abitazioni che a partire dal 1.1.2005 risultano non locate o non occupate, da rapportarsi al periodo durante il quale si protrae tale destinazione, con esclusione delle abitazioni di cui al punto 2, lettera a)

  2. di stabilire che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di 160,00 euro;

  3. di dare atto che, ai sensi dell'art.7 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera di Consiglio Comunale n.82 del 11.12.1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

    "Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

    Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n.504 del 30.12.1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

    Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari";

  4. di dare atto che, secondo quanto previsto all'art.8, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera Consiliare n.82 del 11.12.1998 e successive modificazioni: "Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota prevista per l'abitazione principale nonché la detrazione prevista per la stessa. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso.";

  5. di dare atto che anche per il 2005 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

  6. di dichiarare il presente atto, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, visto che, ai sensi dell'art.172 comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000, sono allegate al Bilancio di Previsione le deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta.