DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 28.03.2008
OGGETTO: ANNO 2008. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). ALIQUOTE. PROVVEDIMENTI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
1) Di determinare per l’anno 2008 le seguenti aliquote ICI:
a) Aliquota ridotta del 5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art.13 del Regolamento ICI vigente;
b) Aliquota ridotta del 6,7 per mille per i fabbricati destinati ad usi produttivi e servizi classificati nelle seguenti categoria catastali:
D1, D2, D3, D4, D6, D7 e D8;
C1, C2, C3, C4 e C5
c) Aliquota ridotta del 5,4 per mille in favore di soggetti passivi che si impegnano a locare gli immobili ad uso abitativo a prezzi concordati con il Comune ed a persone indicate dal Comune di Marano sul Panaro;
d) Aliquote del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico; l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
e) Aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
2) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e a condizione che la stessa non risulti locata;
3) Di darsi atto che con l’applicazione delle aliquote testé stabilite sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 della Legge n.556/1996, laddove prevede che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato, e che d’altro lato viene garantito uno stabile equilibrio di bilancio, considerando anche l’ampliamento della base imponibile derivante dai controlli effettuati e l’incremento naturale dovuto alle nuove costruzioni;
4) Di determinare in euro 113,62 la detrazione d’imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5) di dare atto che oltre alla detrazione di cui al punto precedente, e ad esclusione delle abitazioni assimilate a quella principale di cui all’art.11 del vigente Regolamento ICI, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile del fabbricato destinato ad abitazione e delle sue pertinenze, come disciplinate dall’articolo 13 del Regolamento ICI; l’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; l’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
6) di dare atto che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota per l’abitazione principale e le detrazioni, compresa l’ulteriore detrazione di cui al punto precedente, calcolate in proporzione alla quota posseduta; tale disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Marano sul Panaro; al coniuge assegnatario della casa coniugale spettano le detrazioni in misura proporzionale alla propria quota di possesso.