DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 152 del 30.12.2004
OGGETTO: ANNO 2005. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). ALIQUOTE. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, con atto del Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/1999;
CONSIDERATO che l’art. 6, comma primo, del citato Decreto 504/1992, come sostituito dall’art. 54 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che il Comune adotta annualmente entro il 31 dicembre ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, l’aliquota da applicarsi per l’anno successivo, come meglio specificato dalla Circolare Ministero delle Finanze 29/11/1999, n. 160/E:
ATTESO, che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;
VISTO che l’art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dall’art. 6 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di u un fabbisogno finanziario certo e definito;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 17/12/2002 con la quale, tra l’altro, è stata fissata in € 113,62 la detrazione prevista dall’art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, modificato dalla Legge 662/96;
VISTA la Legge Finanziaria per l’anno 2005 in corso di pubblicazione;
VISTO il comma 8 dell’art. 27 della legge 448/2001;
RITENUTO opportuno modificare in parte le aliquote I.C.I. rispetto quelle applicate nell’anno 2004;
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dell’I.C.I.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio Finanziario e Contabile Rag. Teresa Giovanardi;
Con voti favorevoli unanimi, espressi con votazione palese per alzata di mano, accertata nei modi e forme di legge;
1) DI DETERMINARE per l’anno 2005, giusta i presupposti di premessa, le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
(a) Aliquota ridotta del 5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze a norma di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 della legge 556/96 e secondo quanto previsto dai commi 1,2,3 e 4 dell’art. 14 del Regolamento I.C.I. vigente;
(b) Aliquota ridotta del 6,7 per mille per gli immobili destinati ad usi produttivi e servizi classificati nelle seguenti categorie catastali:
D1, D2, D3, D4, D6, D7 e D8;
C1, C2, C3, C4 e C5
(c) Aliquota ridotta del 5,4 per mille in favore di soggetti passivi che si impegnano a locare gli immobili ad uso abitativo a prezzi concordati con il Comune ed a persone indicate dal Comune di Marano sul Panaro;
(d) Aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano gli interventi di cui al comma 5 dell’art. 1 della Legge 27/12/1997 n. 449;
(e) Aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili.
2) DI CONSIDERARE, avvalendosi della facoltà di cui al comma 56 dell’art. 3 della Legge n. 662/96, a tutti gli effetti, direttamente adibita a abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) DI DARSI ATTO che con l’applicazione delle aliquote testé stabilite sono soddisfatte la condizione di cui al comma 1 dell’art. 4 della Legge n. 556/96 laddove prevede che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato, e che d’altro lato viene garantito un stabile equilibrio di bilancio.
4) DI DETERMINARE in € 113,62 la detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1994 n. 504, modificato dalla Legge 662/96.
LA GIUNTA COMUNALE
- Stante l'urgenza di predisporre per tempo le incombenze burocratiche conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Con voti favorevoli unanimi, espressi con votazione palese per alzata di mano, accertata nei modi e forme di legge,
- di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 4°comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.