VERBALE N. 17

IN DATA 28 MARZO 2007

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I:): DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ESERCIZIO 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso:

- che gli artt. 6 ed 8 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662, dettano disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’I.C.I. e di riduzioni e detrazioni dell’imposta;

- che con deliberazione n. 18 in data 31.01.2006 la Giunta Comunale provvedeva alla determinazione delle aliquote dell‘ Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2006;

- che il comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), introduce la competenza del Consiglio Comunale per l’adozione della deliberazione con la quale vengono fissate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;

- che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 296/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e le deliberazioni hanno effetto dal 1’ gennaio dell’anno di riferimento; dispone, altresì, che in caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell’Interno 30.11.2006, pubblicato sulla G.U. 287 del 11.12.2006, ha disposto il differimento al 31 marzo 2007 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2007 da parte degli Enti Locali;

Ritenuto, al fine di garantire il previsto gettito tra le entrate tributarie dell’Ente ed assicurare così il pareggio economico finanziario del bilancio di previsione di riconfermare le aliquote ICI cosi’ come deliberate lo scorso esercizio:

  1. 5,8‰ (cinquevirgolaottopermille) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze, del soggetto passivo;

  2. 4‰ (quattropermille) per tutti i nuovi insediamenti di attività produttive relative ai settori agricolo, industriale, artigianale, turistico e di servizio. Per nuovi insediamenti si devono intendere:

L’applicazione dell’aliquota del 4‰ spetterà solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell’insediamento ai fini produttivi.

La presente aliquota può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell’imposta coincida con il titolare dell’attività produttiva.

  1. 4‰ (quattropermille) per la prima casa (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) e relative pertinenze, acquistata o costruita con mutuo "c.d. prima casa" corrispondente almeno al 50% del valore di acquisto o costruzione.

    Di tale aliquota agevolata possono beneficiare i contribuenti che abbiano acquistato a decorrere dal 1° gennaio 2003 unità immobiliare destinata ad abitazione principale a condizione dell’esibizione al Comune del contratto di mutuo, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI.

    L’agevolazione spetterà anche al coniuge comproprietario che non abbia tuttavia stipulato il contratto di mutuo.

  2. 7‰ (settepermille) per tutti gli altri immobili;

La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane fissata in € 129,11;

L’applicazione delle suddette aliquote, combinate con la citata detrazione è indispensabile per il conseguimento delle entrate previste sul bilancio di previsione 2007, che sono ritenute strettamente necessarie per consentire la sua formazione in pareggio e per assicurare il mantenimento dell’attuale standard di servizi in un comune totalmente montano dove la vastità del territorio e la frammentazione degli insediamenti abitativi provocano aumenti nei costi di molti servizi a causa della necessità di coprire lunghe distanze.

Udita la relazione illustrativa dell’Assessore al Bilancio Simboli Giuseppe, il consigliere di minoranza Righetti Paris chiede se pur confermando le stesse aliquote dello scorso anno ci saranno variazioni del prelievo a carico dei cittadini per effetto di eventuali revisioni degli estimi catastali.

Il Sindaco chiarisce che la Legge Finanziaria ha delegato al Governo l’aggiornamento del catasto, ma è prevista l’invarianza del gettito nel senso che i valori catastali saranno adeguati al reale valore degli immobili, ma il gettito complessivo dovrà rimanere invariato. Pertanto, ferma restando l’entità del gettito, potrà esserci un diverso peso dell’imposta sui singoli fabbricati a seconda del loro reale valore.

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi del 1’ comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile, come da certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

 

D E L I B E R A

 

  1. DI DETERMINARE, per l’anno 2007, per i motivi esposti in premessa, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

  1. 5,8‰ (cinquevirgolaottopermille) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, così come individuate nel Regolamento comunale dell’imposta, del soggetto passivo;

  2. 4‰ (quattropermille) per tutti i nuovi insediamenti di attività produttive relative ai settori agricolo, industriale, artigianale, turistico e di servizio. Per nuovi insediamenti si devono intendere:

L’applicazione dell’aliquota del 4‰ spetterà solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell’insediamento ai fini produttivi.

La presente aliquota può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell’imposta coincida con il titolare dell’attività produttiva.

  1. 4‰ (quattropermille) per la prima casa (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) e relative pertinenze, acquistata o costruita con mutuo "c.d. prima casa" corrispondente almeno al 50% del valore di acquisto o costruzione.

    Di tale aliquota agevolata possono beneficiare i contribuenti che abbiano acquistato a decorrere dal 1° gennaio 2003 unità immobiliare destinata ad abitazione principale a condizione dell’esibizione al Comune del contratto di mutuo, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI.

    L’agevolazione spetterà anche al coniuge comproprietario che non abbia tuttavia stipulato il contratto di mutuo.

  2. 7‰ (settepermille) per tutti gli altri immobili;

  1. DI MANTENERE per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 8 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 54 dellla Legge 23.12.1996, n. 662 visto anche l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. 446/97, l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 129,11.

  2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale prevista dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16.4.2003, n. 3/DPF, all’Ufficio del Federalismo fiscale al seguente indirizzo di posta elettronica:

    dpf.federalismofiscale@finanze.it

  3. DI DICHIARARE, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4’ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.