VERBALE N. 16

IN DATA 01 FEBBRAIO 2005

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ESERCIZIO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione dell’esercizio precedente n. 13 del 27.01.2004 con la quale venivano determinate le aliquote dell ‘Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2004;

Visti gli artt. 6 ed 8 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662, i quali dettano disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’I.C.I. e di riduzioni e detrazioni dell’imposta;

Dato atto che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 (come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448), il termine per deliberare le aliquote , le tariffe dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto Legge n. 314 del 30 dicembre 2004, con cui e’ stato differito al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2005;

Ritenuto, al fine di garantire il previsto gettito tra le entrate tributarie dell’Ente ed assicurare così il pareggio economico finanziario del bilancio di previsione di riconfermare le aliquote ICI cosi’ come deliberate lo scorso esercizio:

  1. 5,8‰ (cinquevirgolaottopermille) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze, del soggetto passivo;

  2. 4‰ (quattropermille) per tutti i nuovi insediamenti di attività produttive relative ai settori agricolo, industriale, artigianale, turistico e di servizio. Per nuovi insediamenti si devono intendere:

L’applicazione dell’aliquota del 4‰ spetterà solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell’insediamento ai fini produttivi.

La presente aliquota può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell’imposta coincida con il titolare dell’attività produttiva.

  1. 4‰ (quattropermille) per la prima casa (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) e relative pertinenze, acquistata o costruita con mutuo "c.d. prima casa" corrispondente almeno al 50% del valore di acquisto o costruzione.

    Di tale aliquota agevolata possono beneficiare i contribuenti che abbiano acquistato a decorrere dal 1° gennaio 2003 unità immobiliare destinata ad abitazione principale a condizione dell’esibizione al Comune del contratto di mutuo, entro e non oltre 90 giorni dalla data di stipula dell’atto di acquisto.

    L’agevolazione spetterà anche al coniuge comproprietario che non abbia tuttavia stipulato il contratto di mutuo.

  2. 7‰ (settepermille) per tutti gli altri immobili;

 

La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane fissata in € 129,11;

L’applicazione delle suddette aliquote, combinate con la citata detrazione è indispensabile per il conseguimento delle entrate previste sul bilancio di previsione 2005, che sono ritenute strettamente necessarie per consentire la sua formazione in pareggio e per assicurare il mantenimento dell’attuale standard di servizi in un comune totalmente montano dove la vastità del territorio e la frammentazione degli insediamenti abitativi provocano aumenti nei costi di molti servizi a causa della necessità di coprire lunghe distanze.

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi del 1’ comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile, come da certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

 

D E L I B E R A

  1. DI DETERMINARE, per l’anno 2005, per i motivi esposti in premessa, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

  1. 5,8‰ (cinquevirgolaottopermille) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le sue pertinenze, così come individuate nel Regolamento comunale dell’imposta, del soggetto passivo;

  2. 4‰ (quattropermille) per tutti i nuovi insediamenti di attività produttive relative ai settori agricolo, industriale, artigianale, turistico e di servizio. Per nuovi insediamenti si devono intendere:

L’applicazione dell’aliquota del 4‰ spetterà solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell’insediamento ai fini produttivi.

La presente aliquota può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell’imposta coincida con il titolare dell’attività produttiva.

 

  1. 4‰ (quattropermille) per la prima casa (unità immobiliare adibita ad abitazione principale) e relative pertinenze, acquistata o costruita con mutuo "c.d. prima casa" corrispondente almeno al 50% del valore di acquisto o costruzione.

    Di tale aliquota agevolata possono beneficiarne i contribuenti che abbiano acquistato a decorrere dal 1° gennaio 2003 unità immobiliare destinata ad abitazione principale a condizione dell’esibizione al Comune del contratto di mutuo, entro e non oltre 90 giorni dalla data di stipula dell’atto di acquisto.

    L’agevolazione spetterà anche al coniuge comproprietario che non abbia tuttavia stipulato il contratto di mutuo.

  2. 7‰ (settepermille) per tutti gli altri immobili;

  1. DI MANTENERE per i motivi espressi in premessa ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 8 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 54 dellla Legge 23.12.1996, n. 662 visto anche l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. 446/97, l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 129,11.

  2. DI PUBBLICARE il seguente atto per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

  3. DI DICHIARARE, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4’ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.