VERBALE N. 16
IN DATA 01 FEBBRAIO 2005
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ESERCIZIO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione dell’esercizio precedente n. 13 del 27.01.2004 con la quale venivano determinate le aliquote dell ‘Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2004;
Visti gli artt. 6 ed 8 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504, come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662, i quali dettano disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’I.C.I. e di riduzioni e detrazioni dell’imposta;
Dato atto che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 (come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448), il termine per deliberare le aliquote , le tariffe dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto Legge n. 314 del 30 dicembre 2004, con cui e’ stato differito al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2005;
Ritenuto, al fine di garantire il previsto gettito tra le entrate tributarie dell’Ente ed assicurare così il pareggio economico finanziario del bilancio di previsione di riconfermare le aliquote ICI cosi’ come deliberate lo scorso esercizio:
L’applicazione dell’aliquota del 4‰ spetterà solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell’insediamento ai fini produttivi.
La presente aliquota può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell’imposta coincida con il titolare dell’attività produttiva.
Di tale aliquota agevolata possono beneficiare i contribuenti che abbiano acquistato a decorrere dal 1° gennaio 2003 unità immobiliare destinata ad abitazione principale a condizione dell’esibizione al Comune del contratto di mutuo, entro e non oltre 90 giorni dalla data di stipula dell’atto di acquisto.
L’agevolazione spetterà anche al coniuge comproprietario che non abbia tuttavia stipulato il contratto di mutuo.
La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane fissata in € 129,11;
L’applicazione delle suddette aliquote, combinate con la citata detrazione è indispensabile per il conseguimento delle entrate previste sul bilancio di previsione 2005, che sono ritenute strettamente necessarie per consentire la sua formazione in pareggio e per assicurare il mantenimento dell’attuale standard di servizi in un comune totalmente montano dove la vastità del territorio e la frammentazione degli insediamenti abitativi provocano aumenti nei costi di molti servizi a causa della necessità di coprire lunghe distanze.
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi del 1’ comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile, come da certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione;
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
D E L I B E R A
L’applicazione dell’aliquota del 4‰ spetterà solo a partire dal mese di effettivo utilizzo dell’insediamento ai fini produttivi.
La presente aliquota può essere applicata solo a condizione che il soggetto passivo dell’imposta coincida con il titolare dell’attività produttiva.
Di tale aliquota agevolata possono beneficiarne i contribuenti che abbiano acquistato a decorrere dal 1° gennaio 2003 unità immobiliare destinata ad abitazione principale a condizione dell’esibizione al Comune del contratto di mutuo, entro e non oltre 90 giorni dalla data di stipula dell’atto di acquisto.
L’agevolazione spetterà anche al coniuge comproprietario che non abbia tuttavia stipulato il contratto di mutuo.