COMUNE DI GUIGLIA

(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

N. 86 SEDUTA DEL 22/11/2005

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2006.

 

Visto l'art. 1, comma 1°, del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504, che a decorrere dall'anno

1993 istituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Richiamate:

· le deliberazioni di G.C. n. 16 del 13/02/2001, di G.C. n. 30 del 05/03/2001, e di C.C. n. 6 del

09/03/2001, esecutive, con le quali si confermava, per l’anno 2001, l’aliquota I.C.I. da applicare

per tutti gli immobili nella misura del 5,80 per mille, ad esclusione dei terreni fabbricabili e

delle abitazioni non locate, per i quali veniva fissata un’aliquota del 6,80 per mille, e si fissava

in £. 250.000 la detrazione d’imposta consentita per l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale;

__ la deliberazione di G.C. n. 143 del 14/11/2001, esecutiva, con la quale si confermavano, per

l'anno 2002, con i soli arrotondamenti previsti per legge derivanti dall’introduzione dell’Euro, le

aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2001, e si

stabiliva inoltre che agli immobili di categoria A destinati ad abitazione principale, ad

esclusione di quelli classificati A/1, A/7, A/8, A/9 ed A/10, venisse applicato un aumento della

detrazione da Euro 130,00 ad Euro 154,00, alle condizioni ivi specificate;

__ la deliberazione di G.C. n. 73 del 13/11/2002, esecutiva, con la quale si confermavano, per

l’anno 2003, le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili stabilite per l’anno

2002, e si stabiliva inoltre che agli immobili di categoria A destinati ad abitazione principale, ad

esclusione di quelli classificati A/1, A/7, A/8, A/9 ed A/10, venisse applicato un aumento della

detrazione da Euro 154,00 ad Euro 250,00, alle condizioni ivi specificate;

__ la deliberazione di G.C. n. 91 dell’11/11/2003, esecutiva, con la quale si confermavano, per

l’anno 2004, le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili stabilite per l’anno

2003;

__ la deliberazione di G.C. n. 87 del 25/11/2004, esecutiva, con la quale si confermavano, per

l’anno 2005, le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili stabilite per l’anno

2004;

__ la deliberazione di C.C. n. 10 del 28/02/2005, esecutiva, con la quale si stabiliva, per le

motivazioni ivi espresse, di modificare l'art. 18 bis del vigente Regolamento comunale per

l'applicazione della imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

 

Articolo 18 bis – Immobili di categoria D

 

-         Agli immobili di categoria D, la cui costruzione sia stata ultimata nel periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2009, si applica, limitatamente al periodo d’imposta di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, l’aliquota dell’1 per mille

 

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 24/03/1999, esecutiva, con la quale si approvava il "Regolamento

per l'applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili", così come successivamente modificato

ed integrato;

Udita la relazione del Sindaco, il quale propone di determinare per l'anno 2006 le aliquote

dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2005, così come di seguito riportate:

· Aliquote base immobili: 5,9 per mille;

· Aliquota per abitazioni non locate: 6,9 per mille;

· Aliquota aree fabbricabili: 6,9 per mille;

 

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dal Sindaco, in quanto la situazione finanziaria di

questo Comune non consente una conferma dell'aliquota I.C.I. attualmente applicata alla generalità

degli immobili, e, d'altro canto, appare invece opportuno la conferma delle detrazioni dell’ imposta

applicata per l’ anno 2005 in considerazione della già notevole pressione fiscale a carico dei

cittadini;

 

Visti gli artt. 42, 2° comma lettera f) e 172, 1° comma lettera e) del D. Lgs. 267/2000, dal cui

combinato disposto si evince che la deliberazione di approvazione delle aliquote dei tributi e delle

tariffe dei servizi rientri nelle competenze della Giunta Comunale;

Acquisiti agli atti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli rilasciati dal

responsabile del Settore Tributi per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile del

Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi di quanto disposto dall'art.

49 comma 1 D.Lgs.267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di determinare per l'anno 2006, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili così come di

seguito riportate, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dall’ art. 3, comma 53,

della L. 662/96:

· Aliquote base immobili: 5,9 per mille;

· Aliquota per abitazioni non locate: 6,9 per mille;

· Aliquota aree fabbricabili: 6,9 per mille;

2) Di confermare per l’ anno 2006, le detrazioni dell’ imposta comunale sugli immobili stabilite per

l’ anno 2005, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dall’ art. 3, comma 53, della

L. 662/96;

2) Di dare atto pertanto che le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili da

applicarsi per l'anno 2006 sono le seguenti:

- Aliquota base immobili: 5,9 per mille;

- Detrazione abitazione principale: Euro 130,00;

- Detrazione abitazione principale per immobili di categoria A, ad esclusione di quelli classificati

A/1, A/7, A/8, A/9 ed A/10: Euro 250,00, alle seguenti condizioni:

a) acquisiti in proprietà, unitamente all’ assunzione di mutuo ipotecario;

b) posseduti da soggetti appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo dichiarato ai

fini IRPEF per l’ anno 2005, non è superiore ad Euro 40.000,00;

c) destinati dagli stessi soggetti a propria abitazione principale;

La sussistenza delle condizioni per detta agevolazione dovrà avvenire con la presentazione di

apposita attestazione, come disposto dall’ articolo 4 del Regolamento delle entrate tributarie.

Tale attestazione, nel caso in cui tale detrazione venga confermata per i prossimi anni, avrà

effetto anche per gli stessi salvo modificazioni, quali l’ estinzione del mutuo, anticipata o a

scadenza naturale, o il superamento dei limiti di reddito, che dovranno essere comunicate nei

termini previsti dall’ art. 10 del D. Lgs. n. 504/1992;

- Aliquota per abitazioni non locate : 6,9 per mille;

- Aliquota aree fabbricabili: 6,9 per mille;

- Aliquota per immobili di categoria D, la cui costruzione sia stata ultimata nel periodo dal

01/01/2001 al 31/12/2006, limitatamente al periodo d’imposta di cinque anni dalla data di

ultimazione dei lavori: 1 per mille;

3) Di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione

del presente atto deliberativo.