Delibera di Giunta comunale n. 23 del 10/3/2005.
Oggetto:
RETTIFICA DELIBERA G. C. N. 105 DEL 24/12/2004 AVENTE AD OGGETTO "Determinazione delle aliquote e delle detrazioni ICI per l'anno 2005.".
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)
DELIBERA
(omissis)
"1) Di determinare per l’anno 2005 le aliquote ICI dal applicare nel Comune di Campogalliano, per le motivazioni descritte in premessa, nelle seguenti misure:
- aliquota ordinaria 7 per mille;
- aliquota ridotta 5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze (detrazione abitazione principale 103,29 euro);
- ulteriore detrazione di euro 154,94 per l’abitazione principale e pertinenze qualora siano soddisfatte contemporaneamente le tre seguenti condizioni:
- il soggetto passivo risulta titolare di diritto reale (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) sulla sola abitazione principale (categoria catastale A) e relative pertinenze (C2, C6, C7) nel territorio comunale;
- nessun componente del nucleo familiare è titolare di diritti reali su altri immobili o quote di essi su tutto il territorio nazionale;
- il reddito complessivo ai fini irpef del nucleo familiare, relativo al periodo di imposta 2003, al netto della deduzione per abitazione principale, non supera:
- 1 componente: euro 6.714,00;
- 2 componenti: euro 10.473,00;
- 3 componenti: euro 13.831,00;
- 4 componenti: euro 16.315,00;
- 5 componenti: euro 19.269,00;
- … componenti: euro …….... (euro 2.582,28 per ogni componente oltre il quinto).
Il reddito del nucleo familiare consiste in tutti i redditi rilevanti ai fini IRPEF, di cui al D. P. R. 917/86.
- aliquota ridotta 5 per mille (senza detrazione) per le unità abitative e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori, figli) che vi abbiano la residenza;
- aliquota ridotta 2 per mille (senza detrazione) per gli alloggi e relative pertinenze concessi in locazione a titolo di abitazione principale attraverso l’organizzazione ACER – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena, alle condizioni contrattuali definite negli accordi locali di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/98;
- Aliquota ridotta 6,3 per mille per gli immobili di categoria catastale C1, C3, D destinati ad attività artigianale o commerciale di vicinato, a condizione che la proprietà degli immobili coincida con la proprietà dell’attività artigianale o commerciale di vicinato ivi insediata. Per le attività commerciali di vicinato tale agevolazione si applica per immobili fino a 150 mq di superficie;
- aliquota ridotta 3 per mille per gli immobili strumentali diversi dalle abitazioni possedute ed utilizzate (anche in leasing) da società cooperative esercenti a titolo principale l’attività agricola. L’agevolazione non spetta qualora il soggetto passivo d’imposta risulti essere diverso dalla società cooperativa agricola che utilizza l’immobile;
- aliquota 9 per mille per alloggi sfitti oltre i due anni;
- sono equiparate all’abitazione principale
:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario o casa protetta, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. in tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 5 per mille per comodato gratuito, del 2 per mille per gli alloggi e relative pertinenze concessi in locazione a titolo di abitazione principale attraverso l’organizzazione ACER alle condizioni contrattuali definite negli accordi locali di cui all’art. 2 comma 3 della Legge 431/98, del 6,3 per mille per C1/C3/D utilizzati direttamente dai proprietari, del 3 per mille per le società cooperative esercenti attività agricola, e dell’ulteriore detrazione sull’abitazione principale, è necessario presentare apposita comunicazione al protocollo dell’Ente entro la data di scadenza del versamento del saldo ICI 2005;"