Ai fini dell'applicazione del tributo e per l'anno in oggetto, nei limiti della propria competenza stabilita per legge e per regolamento e per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente di stabilire:

  1. Le seguenti aliquote:
  2. Categoria

    Aliquota

    Unità immobiliari destinate ad uso di abitazione principale e relative pertinenze, risultante anche dalla residenza anagrafica

    6,00 per mille

    Unità immobiliari destinate ad uso abitativo e relative pertinenze, concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti entro il 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale risultante anche dalla residenza anagrafica.

    6,00 per mille

    Immobili non rientranti nelle categorie precedenti (Aree fabbricabili ed altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale)

    6,90 per mille

    A favore di proprietari che eseguano lavori volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori.

    2,00 per mille

     

     

  3. Le seguenti detrazioni d’imposta:
  4. Tipo detrazione

    Importo

    Detrazione ordinaria per abitazione principale

    Euro 130 ,00

     

    Ulteriore detrazione per le nuove coppie residenti con figli costituite dal 01.01.1999

    Euro 128,23

     

  5. Quanto previsto ai precedenti punti è riconosciuto alle seguenti condizioni:

 

4 .  Di dare atto che il previsto gettito derivante dall'’imposta, meglio individuato in premessa corrisponde esattamente all’importo posto a bilancio, contribuendo a garantire l’equilibrio dello stesso;

5.  Di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all’affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell’art.125 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267;

 6.  Di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 267/2000.