ESTRATTO DELIBERA -
N. 110 del 18/12/2007
D E L I B E R A
con riferimento all’anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:
1) ai fini dell'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili di stabilire le seguenti:
a) aliquote:
Categoria |
Aliquota |
Unità immobiliare destinate a uso di abitazione principale e relative pertinenze |
6,50 per mille |
Unità immobiliari destinate ad uso abitativo e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o abitazione da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata |
6,50 per mille |
Unità immobiliari destinate ad abitazione in locazione, con contratto registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9.12.98, n.431, a soggetto che le utilizza come abitazione principale risultante dalla residenza anagrafica (contratti cd concordati stipulati nel rispetto degli accordi tra organizzazioni di categoria) |
1,00 per mille |
Unità immobiliari di cui all’art.9, comma 3 bis, del decreto legge 30.12.1993, n. 557, convertito con legge 26.02.1994 n. 133 utilizzati da cooperative agricole purché strumentali allo svolgimento effettivo di attività rientranti tra quelle previste dall’articolo 2135 del codice civile. |
1,00 per mille |
Impianti sportivi distintamente accatastati nella categorie C4 e D6, da chiunque utilizzati in proprio o concessi in locazione, concessione amministrativa avente natura obbligatoria, in convenzionamento pubblico o comodato gratuito ed effettivamente utilizzati e destinati allo svolgimento di attività sportive a favore della pubblica collettività purché aventi natura non esclusivamente commerciale |
1,00 per mille |
Unità immobiliari a destinazione abitativa non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni |
9,00 per mille |
unità immobiliari destinate ad abitazione concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti ed affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, così come definita nel vigente regolamento relativo all’imposta in questione |
4,00 per mille |
Immobili non rientranti nelle categorie precedenti |
7,00 per mille |
b) detrazione d’imposta: per abitazione principale pari a € 150,00
c) l’esenzione d’imposta per: Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse al Comune ovvero a soggetti terzi individuati dallo stesso Comune, al fine di essere destinati alla locazione secondo le indicazioni, le modalità ed alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. A tal fine dovrà essere sottoscritta apposita convenzione predisposta dall’Amministrazione Comunale;
d) condizioni: Le aliquote ridotte, nonché le altre agevolazioni, esenzioni e detrazioni sono concesse e riconosciute a patto che il contribuente ne richieda l’applicazione secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Entrate Comunali ;
2) ai fini della applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF:
- di stabilire di applicare per l’anno in oggetto quanto previsto dall’art. 91 del proprio “Testo unico dei regolamenti in materia di entrate comunali” come da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/03/2007;
a) di dare atto che l'applicazione dell'addizionale comporta un gettito presunto di € 2.620.000,0;
b) di dare atto che il previsto gettito, elaborato sulla base delle proiezioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, derivante dall'applicazione della citata addizionale, corrisponde esattamente all’importo posto a bilancio, contribuendo a garantire l’equilibrio dello stesso;
c) di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F;
3) ai fini dell'applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 285/92 e della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di confermare le rispettive discipline generali e classificazioni tariffarie stabilite per l’anno in oggetto, per legge, da propri regolamenti e da proprie deliberazioni;
4) di dare atto che la giunta comunale dove provvedere alla determinazione delle specifiche tariffe relative alle entrate meglio precisate al punto precedente nel rispetto di quanto e stabilito nel presente atto.
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Direzione Entrate CA/ef
1.Per abitazione principale si intende l’abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente ed hanno residenza anagrafica.
2.In aggiunta alle fattispecie previste per legge, sono equiparate all’abitazione principale, se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale le seguenti:
a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) (abrogato)
c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio Tecnico Erariale regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime: l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
d) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del contribuente.
3. Con il medesimo atto con il quale sono approvate annualmente le aliquote e agevolazioni, Ai fini dell’applicazione dell’imposta, delle aliquote e delle agevolazioni stesse, possono essere assimilate all’abitazione principale le relative pertinenze come definite nel presente libro. L’assimilazione opera solo a favore del contribuente che sia possessore contemporaneamente, anche in quota parte, dell’abitazione e delle citate pertinenze, a titolo di proprietà, di altro diritto reale di godimento, o di locatario finanziario.
1. Resta fermo che, se nulla è disposto ai sensi del comma precedente, la aliquota e la detrazione stabilite per l'abitazione principale non si applicano alle unità immobiliari pertinenze della stessa.