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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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N. 325 del 23/12/2006 |
L'anno duemilasei il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 10,00 nella Residenza Comunale si è riunita
Assiste il Segretario Generale Alfio Sapienza
Assume
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.
N. 325 del 23/12/2006
- Il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta comunale sugli immobili con particolare riferimento agli articoli 6,7 e 8;
- l'articolo 42 comma 1 del Decreto legislativo del 18/8/2000 n. 267 che dispone."Il consiglio ha competenza … istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,.....";
- l'Articolo 151 comma 1 del citato Decreto Legislativo del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- - l'articolo 53 comma 16 legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- il vigente Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/3/2004;
- deliberazione del C.I.P.E. 13-11-2003, n. 87 e relativi allegati, con i quali ai sensi dell’art. 8 della legge n.431/1998 si è provveduto all’aggiornamento dei Comuni ad alta tensione abitativa, tra i quali è ricompreso anche quello di Sassuolo;
- l’art. 2 della Legge del 9.12.1998 n. 431;
considerato che:
- con il gettito derivante dall’imposta in oggetto si deve contribuire alla salvaguardia l'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge;
- il gettito previsto in bilancio al fine di garantire l’equilibrio dello stesso deve essere pari ad € 13.550.000,00;
- al fine di garantire la citata previsione di gettito occorre stabilire, nel senso riportato nella seguente parte dispositiva, le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni;
- stando alle previsioni di gettito è comunque possibile stabilire aliquote e agevolazioni ridotte per alcune tipologie di contribuenti da compensarsi con aliquote maggiorate per altre tipologie di contribuenti;
preso atto e nei limiti:
- della disciplina, delle categorie di aliquote, delle agevolazioni stabilite dalla normativa, dal regolamento comunale e con delibera del proprio consiglio comunale n. 115 del 20/12/2006 valide per l’anno in oggetto;
- In particolare, delle seguenti categorie di aliquote stabilite:
- aliquota unica per tutte le tipologie di contribuente ed immobili fatta eccezione che per quanto previsto ai punti successivi;
- aliquota d'imposta ridotta per le abitazione concesse in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9/12/98, n. 431 una aliquota massima per le abitazioni sfitte, per le stesse ragioni di cui al punto precedente;
- una aliquota maggiorata per abitazioni sfitte sempre, per le stesse ragioni di cui al precedente secondo punto precedente;
- una aliquota ridotta per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola appartenenti alle cooperative agricole, in via prudenziale giusta la non infondata possibilità di dover restituire l’imposta qualora il notevole contenzioso in essere a livello nazionale si dovesse concludere a favore del contribuente;
in particolare ancora:
- della detrazione d’imposta per abitazione principale stabilita in €225,00, maggiore di quella minima determinata per legge, a compensazione dell’aumento dell’aliquota, a conferma della politica sulla casa quale risultante dagli accordi assunti dai Comuni modenesi del comprensorio della ceramica;
- di una esenzione stabilita per le unità immobiliari concesse direttamente al Comune, ovvero a soggetti terzi individuati dallo stesso Ente, al fine di essere destinati alla locazione secondo le indicazioni, le modalità ed alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale;
preso inoltre atto che:
- con la citata propria delibera n.115 del 20/12/2006, il consiglio comunale ha stabilito doversi prevedere una ulteriore aliquota ridotta per le unità immobiliari destinate ad abitazione concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti ed affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, così come definita nel vigente regolamento relativo all’imposta in questione;
- che in quanto non prevista nella propria precedente deliberazione di approvazione delle aliquote per l’anno 2007, occorre riapprovare le stesse stabilendo una aliquota ridotta a favore della citata ultima categoria;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
all'unanimità dei voti resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
D E L I B E R A
ai fini dell'applicazione del tributo e per l'anno in oggetto, per le motivazioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente
1. di dare atto e stabilire le seguenti:
a) aliquote:
Categoria |
Aliquote |
Unità immobiliare destinate a uso di abitazione principale e relative pertinenze |
7,00 per mille |
Unità immobiliari destinate ad uso abitativo e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o abitazione da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata |
7,00 per mille |
Unità immobiliari destinate ad abitazione in locazione, con contratto registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9.12.98, n.431, a soggetto che le utilizza come abitazione principale risultante dalla residenza anagrafica (contratti cd agevolati stipulati nel rispetto degli accordi tra organizzazioni di categoria) |
1,00 per mille |
Unità immobiliari di cui all’art.9, comma 3 bis, del decreto legge 30.12.1993, n. 557, convertito con legge 26.02.1994 n. 133 utilizzati da cooperative agricole purché strumentali allo svolgimento effettivo di attività rientranti tra quelle previste dall’articolo 2135 del codice civile. |
1,00 per mille |
Unità immobiliari a destinazione abitativa non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni |
9,00 per mille |
unità immobiliari destinate ad abitazione concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti ed affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, così come definita nel vigente regolamento relativo all’imposta in questione |
4,00 per mille |
Immobili non rientranti nelle categorie precedenti |
7,00 per mille |
b) detrazione d’imposta: per abitazione principale pari a € 225,00
c) l’esenzione d’imposta per: Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse al Comune ovvero a soggetti terzi individuati dallo stesso Comune, al fine di essere destinati alla locazione secondo le indicazioni, le modalità ed alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. A tal fine dovrà essere sottoscritta apposita convenzione predisposta dall’Amministrazione Comunale
d) condizioni:
- Le aliquote ridotte, nonché le altre agevolazioni, esenzioni e detrazioni sono concesse e riconosciute a patto che il contribuente ne richieda l’applicazione con apposita denuncia-richiesta-autocertificazione scritta;
- la citata denuncia-richiesta-autocertificazione, deve contenere: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; di essere in possesso, indicandoli, di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento della agevolazione; gli estremi catastali e indirizzo delle unità immobiliari per le quali sono richieste le agevolazioni; gli estremi di registrazione dei contratti; i nominativi ed il codice fiscale delle persone a cui sono concesse in locazione le u.i. in questione;
- A pena di decadenza, la citata denuncia-richiesta-autocertificazione di cui al punto precedente, dovrà essere presentata alla Direzione Entrate del Comune, via Del Pretorio, 18 o inviata a mezzo posta, con lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel corso del quale è maturato il diritto all'agevolazione richiesta;
- La denuncia-richiesta-autocertificazione ha validità anche per i successivi anni a quello di presentazione, qualora continuino a sussistere i requisiti richiesti ed autocertificati;
- Il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta, con le stesse modalità della citata denuncia-richiesta-autocertificazione, della cessazione del diritto all'agevolazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel corso del quale sono venuti meno i requisiti richiesti;
- I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno, al momento del pagamento delle rate ICI per l'anno in oggetto, tenere conto della detrazione richiesta;
- L’applicazione delle agevolazioni va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono tutti i requisiti previsti;
- L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
- La citata denuncia-richiesta-autocertificazione ha natura di dichiarazione ICI a tutti gli effetti di legge. Nel caso di dichiarazione infedele o omessa verranno applicate le procedure e le sanzioni previste dalla legge;
- di dare atto, altresì, che, le norme contenute nell'art. 3, comma 55, della Legge 23/12/96, n. 662, si applicano "...anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- quanto stabilito nel presente atto si intende riconosciuto nei limiti e secondo le prescrizioni, le modalità, i criteri e le definizioni di cui alla vigente Regolamentazione Comunale ed, in mancanza, secondo legge;
- di dare atto che deve intendersi esclusa ogni altra agevolazione, riduzione o detrazione d'imposta non espressamente indicata nel presente provvedimento;
2. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
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Direzione Entrate RL/so
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 325 del 23/12/2006
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco |
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 03/01/2007 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Allegato alla delibera n. 325 del 23/12/2006
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Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 3 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE |
SERVIZIO ENTRATE |
Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 22/12/2006 |
Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 22/12/2006 |