COMUNE DI SASSUOLO

Provincia di Modena

 delibera n. 71 del  29/03/2005

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 Oggetto:         IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE IN MERITO AD ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2005.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            ...omississ...

 

D E L I B E R A

 

1)       ai fini dell'applicazione del tributo e per l'anno in oggetto, nei limiti della propria competen­za stabilita per legge e per regolamento e per le motivazio­ni e con gli scopi descritti in premessa costituenti parti integranti e sostanziali del presente dispositivo, ad integrazione e modifica della propria deliberazione n. 263 del 22.12.2004 si approvano:

 

 

1)         le seguenti aliquote:

 

Categoria

Aliquote

Unità immobiliare destinate a uso di abitazione principale e relative pertinenze       

5,00 per mille

Impianti sportivi di proprietà privata, aperti all'uso di tutta la cittadinanza e gestiti senza scopo di lucro     

5,00 per mille

Unità immobiliari riconosciute per legge d’interesse storico e artistico, nel periodo in cui sono soggetti a recupero     

5,00 per mille

Unità immobiliari strumentali e possedute da imprese, con esclusione di quelle inattive o di gestione Immobiliare, che abbiano iniziato la propria attività da non più di tre anni, risultante agli atti della competente Camera di Commercio

5,00 per mille

Unità immobiliari possedute da imprese dichiarate fallite, che siano soggette a procedura concorsuale fino alla sua conclusione

5,00 per mille

Unità immobiliari destinate ad uso abitativo e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o abitazione da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata          

5,00 per mille

Unità immobiliari destinate ad uso abitativo e relative pertinenze concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale risultante dalla residenza anagrafica       

5,00 per mille

Unità immobiliari destinate ad abitazione in locazione, con contratto registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9.12.98, n.431, a soggetto che le utilizza come abitazione principale risultante dalla residenza anagrafica (contratti cd agevolati  stipulati nel rispetto degli  accordi tra organizzazioni di categoria)

1,50 per mille

Unità immobiliari di cui all’art.9, comma 3 bis, del decreto legge 30.12.1993, n. 557, convertito con legge 26.02.1994 n. 133 utilizzati da cooperative agricole purché strumentali allo svolgimento effettivo di attività rientranti tra quelle previste dall’articolo 2135 del codice civile.

1,50 per mille

Unità immobiliari destinate ad uso abitativo locate, con contratto registrato,  non stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9.12.98, n.431 a soggetto che le utilizza come abitazione principale risultante dalla residenza anagrafica (contratti non stipulati nel rispetto degli  accordi tra organizzazioni di categoria)

5,50 per mille

Unità immobiliari a destinazione abitativa non locati

9,00 per mille

Immobili non rientranti nelle categorie precedenti

7,00 per mille

 

 

2)         le seguenti detrazioni d’imposta:

 

Tipo detrazione

Proposto

Detrazione ordinaria per abitazione principale

€ 104,00

Detrazione per Unità immobiliari destinate ad uso abitativo concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale risultante dalla residenza anagrafica. La detrazione è riconosciuta in ragione delle percentuali di possesso. Qualora i comodatari siano anche contitolari di diritti reali sulle medesime unità immobiliari utilizzate in comodato, la detrazione spetta esclusivamente agli stessi, secondo le modalità e nei limiti di legge

€ 104,00

Ulteriore detrazione per pensionati o in età pensionabile

€ 62,00

Ulteriore detrazione per famiglie numerose

€ 62,00

 

Il diritto ad usufruire delle citate ulteriori detrazioni è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

 

1.

Condizioni relative alla sola categoria dei pensionati o in età pensionabile 

 

1.1

Essere in condizione non lavorativa

 

1.2.

età prevista per l'anno in oggetto dalla normativa vigente ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia INPS, per i soggetti diversi da pensionati

 

2.

Condizioni relative alla sola categoria delle famiglie numerose

 

2.1.

Nucleo familiare composto da cinque o più componenti

 

3.

Ulteriori condizioni e prescrizioni richieste per entrambe le due citate categorie:

 

3.1.

Avere un reddito complessivo personale, calcolato al lordo delle franchigie, degli oneri e delle deduzioni previste per legge, ai fini dell'applicazione dell’imposta sui redditi, non superiore a    8.300,00

 

3.2.

Avere un reddito familiare, non superiore all'importo ottenuto moltiplicando il numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico per l’importo come stabilito e calcolato al punto precedente.

 

3.3.

Possesso a titolo di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento da parte del richiedente e dei familiari conviventi del solo appartamento abitato ed eventuali relative pertinenze

 

3.4.

l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione è rapportata ai mesi dell'anno in cui sono presenti tutti i requisiti sopra richiesti.

 

3.5.

L’ulteriore detrazione spetta  in parti uguali tra tutti i soggetti passivi aventi diritto, indipendentemente dalla quota o percentuale di proprie­tà o altro diritto reale

 

3.6.

Ai fini della determinazione del rispetto del citato limite reddittuale-patrimoniale si deve prendere a riferimento quanto deve essere denunciato ai fini dell’applicazione dell’Imposta sui redditi delle persone fisiche con riferimento all’anno precedente a quello in oggetto

 

3.7.

L’ulteriore detrazione, si intende in aggiunta a quella ordinaria, e rapportata al periodo dell'an­no per il quale si protrae la prevista destinazione dell'unità immobiliare

 

3.8.

Le due citate ulteriori detrazioni stabilite per le relative due categorie sono da intendersi alternative e non cumulabili tra loro

 

 

3)         l’esenzione d’imposta per:

 

Unità immobiliari a destinazione abitativa locate secondo le indicazioni, le modalità ed alle condizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. A tal fine dovrà essere sottoscritta apposita convenzione predisposta dall’Amministrazione Comunale.     

Unità immobiliari a destinazione abitativa e relative pertinenze appartenenti a persone fisiche o famiglie che versino temporaneamente in situazioni di grave disagio economico-sociale, verificato o certificato dai servizi sociali del Comune               

Unità immobiliari  possedute da commercianti ed artigiani ed utilizzate dagli stessi per l'esercizio della propria attività per il periodo durante il quale la strada, costituente unica via di accesso alle citate u.i., è assoggettata a lavori stradali che  impediscono il transito di veicoli e persone. L'attività svolta deve risultare agli atti della competente Camera di Commercio, industria ed  Artigianato e/o agli atti del competente ufficio comunale

 

 

4)         quanto previsto ai precedenti punti è riconosciuto alle seguenti ulteriori condizioni:

 

4.1.

Le aliquote ( diverse da quella ordinaria, da quella per u.i. sfitte e da quella prevista per l’abitazione principale), nonché le altre agevolazioni, esenzioni e detrazioni sono concesse e riconosciute a patto che il contribuente ne richieda l’applicazione con apposita denuncia-richiesta-autocertificazione scritta

4.2.

la citata denuncia-richiesta-autocerti­ficazione, deve contenere: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;  di essere in possesso, indicandoli, di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del dirit­to alla ulteriore detrazione o alle altre eventuali esenzioni ed agevolazioni; gli estremi catastali e indirizzo delle unità immobiliari per le quali sono richieste le esenzioni o agevolazioni; gli estremi di registrazione dei contratti; i nominativi ed il codice fiscale delle perso­ne a cui sono concesse in uso gratuito od in locazione le u.i. in questione

4.3.

A pena di decadenza, la citata denuncia-richiesta-autocertificazione di cui al punto precedente, dovrà essere presenta­ta alla Direzione Entrate del Comune, via Del Pretorio, 18 o inviata a mezzo posta, con lettera raccoman­data senza ricevuta di ritorno, entro il termine di presentazione della dichiara­zione dei redditi relativa all'anno nel corso del quale è maturato il diritto all'agevolazione richiesta

4.4.

La denuncia-richiesta-autocertificazione ha validità anche per i successivi anni a quello di presentazione, qualora continuino a sussistere i requisiti richiesti ed autocertificati

4.5.

Il contribuente  è tenuto a dare comunicazione scrit­ta, con le stesse modalità della citata denuncia-richiesta-autocertificazione, della cessazione del diritto all'agevolazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel corso del quale sono venuti meno i requisiti richiesti

4.6.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno, al momento del pagamento delle rate ICI per l'anno in oggetto, tenere conto della detrazione richiesta

4.7.

L’applicazione delle aliquote agevolate, delle ulte­riori detrazioni, delle esenzioni e delle agevolazioni va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono tutti i requisiti previsti

4.8.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documenta­zione integrativa comprovante quanto dichiarato.

4.9.

La citata denuncia-richiesta-autocertificazione ha natura di dichiarazione ICI a tutti gli effetti di legge. Nel caso di dichiarazione infedele o omessa verranno applicate le procedure e le sanzioni previste dalla legge.

4.10.

di dare atto, altresì, che, le norme contenute nell'art. 3, comma 55, della Legge 23/12/96, n. 662, si appli­cano "...anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abita­zione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari

4.11.

quanto stabilito nel presente atto si intende riconosciuto nei limiti e secondo le prescrizioni, le modalità, i criteri e le definizioni di cui alla vigente Regolamentazione Comunale ed, in mancanza, secondo legge.

4.12.

di dare atto che deve intendersi esclusa ogni altra agevola­zione, riduzione o detrazione d'imposta non espressamente indicata nel presente provvedimento

 

 

5)      di dare atto che il previsto getti­to derivante dall'’imposta, meglio individuato in premessa  corrisponde esattamente all’importo posto a bilancio, contribuendo a garantire l’equilibrio dello stesso;

 

6)   di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.