Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2008.

Comune di San Prospero

Provincia di Modena

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2008

Il Sindaco Presidente illustra l'argomento. Si apre un ampio ed esauriente dibattito in cui intervengono i Consiglieri Morani, Luppi e Zoboli.

Il Consigliere Morani esprime il proprio voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto che l'art.1 del D.Lgs. n.504/92 istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

- Visto l'art.1, comma 169 della Legge n. 296/2006 a mente del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- Visto che a mente dell'art.6, 1° comma del D.Lgs.n.504/1992, come modificato dall'art.1 comma 156 della Legge 27/12/2006, n.296, "Legge Finanziaria 2007", la competenza ad approvare le aliquote ICI è attribuita al Consiglio Comunale;

- Visto che il gettito derivante dale aliquote deliberate per l'anno 2007, con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2007 consente di garantire il fabbisogno annuale del Comune ed è necessario per garantire il pareggio economico-finanziario del bilancio di previsione;

- Ritenuto di confermare le misure d'imposta deliberate per l'anno 2007 con delibera di C.C. n. 2 del 26/02/2007, in modo da ottenere un gettito complessivo pari a Euro 1.615.000,00, necessario a garantire gli equilibri di bilancio;

- Visto che questa Amministrazione intende introdurre un'aliquota agevolata a favore dei proprietari che concedono immobili in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite e normate in particolari accordi previsti dall'art.2 della Legge n.431 del 09/12/1998;

- Ritenuto di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 104,00;

- Visto che la Legge Finanziaria 2008, Legge 24/12/2007 n.244, ha introdotto alcune novità di rilievo per l'ICI, quali:

a) un'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille da applicarsi alla base imponibile delle abitazioni principali;

b) la possibilità del coniuge non assegnatario della casa coniugale di utilizzare l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, oltre la detrazione;

- Considerato che le nuove norme hanno generato dubbi interpretativi, in parte già chiariti dalla risoluzione n.1 del 31 gennaio 200/8 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali; in particolare è stato chiarito che: l'ulteriore detrazione deve essere calcolata prendendo a riferimento anche la base imponibile delle pertinenze all'abitazione; l'ulteriore detrazione non spetta nel caso di fabbricati dati in uso gratuito a parenti.

- Precisato che con separata delibera del Consiglio Comunale sono state apportate modifiche al regolamento ICI, per recepire le innovazioni portate dalla Legge Finanziaria 2008;

- Ritenuto pertanto opportuno effettuare alcune precisazioni circa le modalità applicative delle nuove norme ICI e ciò in base alla considerazione che la delibera delle aliquote ICI è il principale strumento di informazione per i contribuenti;

- Ritenuto pertanto di integrare il deliberato con le modalità applicative delle nuove disposizioni ICI in tema di: ulteriore detrazione erariale, aliquota per il coniuge non assegnatario della casa coniugale, non applicabilità dell'ulteriore detrazione erariale per le abitazioni assimilate dal comune all'abitazione principale (quali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e quelle degli anziani o disabili ricoverati in istituti di cura);

- Visto che le misure d'imposta determinate per l'anno 2008 consentono di mantenere l'attuale livello qualitativo dei servizi pubblici erogati e ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità;

- Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto;

- Visto che il Servizio Tributi è stato trasferito all'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord con convenzione rep. n. 1 del 30/01/2004 a decorrere dal 1° febbraio 2004;

- Visti gli artt.42 e 48 del D.Lgs. n.267/00;

- Visto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.18/8/00 n. 267, il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Dott. Pasquale Mirto, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto e che si allega all'originale del presente atto;

- Visto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.18/8/00 n. 267, il Responsabile della Posizione Organizzativa Finanziaria Rag. Loredana Cavallini ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e che si allega all'originale del presente atto;

- Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti e votanti nn. 16, voti favorevoli nn.12, voti contrari nn. 4 (Morani, Luppi, Palmieri, Sacchi);

D E L I B E R A

 

- di determinare per l'anno 2008 le aliquote e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti misure:

1) aliquota ridotta del 5,3 (cinque virgola tre) per mille per:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
c) unità immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purché durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
d) abitazione principale posseduta da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o sanitari, così come previsto dall'art.3, comma 56, Legge n.662 del 23.12.96;

2) aliquota ridotta del 6,5 (sei virgola cinque) per mille per gli immobili adibiti ad attività produttive utilizzati direttamente dal soggetto passivo compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo;

3) aliquota ridotta del 4 (quattro) per mille relativamente ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai fabbricati ultimati nel 2007 e per quelli ultimati nel 2008 per la frazione d'anno corrispondente, fermi restando i suddetti presupposti;

4) aliquota ridotta del 6 (sei) per mille per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste da particolari accordi normati ai sensi dell'art.2 della Legge n. 431 del 09/12/1998.L'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di una comunicazione con modello predisposto dal Servizio Tributi, da presentarsi entro i termini della presentazione della dichiarazione ICI;

5) aliquota ordinaria del 6,9 (sei virgola nove) per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

6) di stabilire la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera c) del punto 1), in Euro 104,00;

7) a partire dall'anno d'imposta 2008 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/01, A/08 e A/09, si detrae, oltre alla detrazione di Euro 104,00, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile del fabbricato destinato ad abitazione principale e delle sue pertinenze. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a Euro 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

8) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.Per tale fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale pari ad Euro 104,00, con esclusione dell'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille della base imponibile dell'abitazione, di cui al precedente punto 7);

9) Il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per abitazione principale e le detrazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7), da calcolarsi in ragione della percentuale di possesso ed a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di San Prospero; nel caso in cui risultino soddisfatte tali condizioni, il coniuge assegnatario della casa coniugale dovrà applicare le detrazioni di cui ai precedenti punti 6) e 7) in misura proporzionale alla propria quota di possesso.

- con votazione separata e resa per alzata di mano: consiglieri presenti e votanti nn. 16, voti favorevoli nn.12, voti contrari nn. 4 (Morani, Luppi, Palmieri, Sacchi) delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/00 n. 267, immediatamente eseguibile il presente atto, visto che ai sensi dell'art.172 comma 1 lettera e) del D.Lgs.n.267/00 sono allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta.