PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

 

ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 DEL 31/03/2008 ADOTATTA DAL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO) IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2008

1.      Di confermare anche  per l’anno 2008:

a)      nella misura del 5,5 per mille, l’aliquota per l’abitazione principale;

b)      nella misura del 6,5 per mille l’aliquota ordinaria;

c)      nella misura del 7 per mille l’aliquota per le unità abitative non locate;

d)      nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alloggi e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998, previa comunicazione ICI;

 

2.      Di determinare in Euro 103,29 la detrazione dell’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l’anno 2008.

 

3.      Di considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che abbiano la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la medesima non risulti locata, nonché l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nella stessa hanno stabilito la propria residenza.

 

4.      a partire dall’anno di imposta 2008 dall’imposta dovuta per l’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/01, A/08 e A/09, si detrae oltre alla detrazione di euro 103,29 un ulteriore importo pari all’ 1,33 per mille della base imponibile del fabbricato destinato ad abitazione principale e delle sue pertinenze. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

 

5.      di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tale fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l’abitazione principale pari ad euro 103,29, con l’esclusione dell’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile dell’abitazione, di cui al precedente punto 4).

 

6.      Il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota per abitazione principale e le detrazioni di cui ai punti 3) e 4), da calcolarsi in ragione della percentuale di possesso ed a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un fabbricato destinato a propria abitazione principale situato nel comune di San Felice sul Panaro; nel caso in cui risultino soddisfatte tali condizioni, il coniuge assegnatario della casa coniugale dovrà applicare le detrazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) in misura proporzionale alla quota di possesso.