cc. 9 /2010
D E L I B E R A
1. di confermare, per l’anno 2010 le aliquote I.C.I. approvate per l’anno 2007 e precisamente:
- 5,1 per mille per le solo unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze nella quale sia stabilita la residenza anagrafica;
- 5,1 per mille per abitazioni e pertinenze possedute a titolo di proprietà o diritto reale di godimento considerata principale per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizioni che la stessa non risulti locata;
- 5,1 per mille per abitazione e pertinenze possedute a titolo di proprietà o diritto reale di godimento concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado nelle quali abbiano acquisito la residenza anagrafica;
- 6,9 per mille per tutte le altre unità immobiliari
- 0,01 per mille per le nuove unità immobiliari a carattere produttivo, per i primi due anni, che si sono insediate sul territorio comunale durante l’anno 2008 e 2009 (quelle che si insedieranno durante l'anno 2010);
- 7 per mille per alloggi non locati;
- 3 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze, concesse a titolo di abitazione anagrafica e relative pertinenze edificate in zona PEEP;
2. di confermare in € 104,00 la detrazione relativa alla casa direttamente adibita ad abitazione anagrafica (abitazione principale);
3. di confermare che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è prevista la riduzione dell’imposta del 50%;
4. di incaricare l’ufficio competente a comunicare le aliquote come sopra deliberate, unitamente a copia del presente atto al concessionario della riscossione;
5. di dare atto che la delibera esecutiva dovrà essere trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze;
Con separata votazione che da il seguente risultato: Presenti n. 17, votanti n. 17, voti favorevoli n. 12 , contrari n. 5 (Calvi, Bocca, Ballerini, Ferranti, Guerzoni del “Popolo della Libertà-Lega Nord”), astenuti n. 0, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00, stante l’urgenza di provvedere in merito.