Estratto dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 allegata alla Delibera di approvazione del Bilancio n. 38 del 21/12/2010
Le aliquote rimangono invariate rispetto all’anno in corso:
Aliquota ridotta del 4 per mille
-unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di unità immobiliare ex rurale ad uso abitativo,
così come definite dall’art. 13 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili
“Fabbricati strumentali ex rurali”.
Per poter beneficiare dell’aliquota del 4 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione
della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
attestante l’esistenza dei requisiti sopra citati.
Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.
Aliquota ridotta del 5 per mille
-unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze
durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale, con la precisazione che:
a) sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale
(anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
b) si considera anche direttamente adibita ad abitazione principale ai soli fini dell’applicazione
dell’aliquota del 5 per mille:
· l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile
che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa unità non risulti locata;
· due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi
familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di
variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione
all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di
variazione;
-fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Comunale sugli Immobili “Fabbricati inagibili o inabitabili”, ferma restando l’ulteriore riduzione prevista dalla stessa
norma regolamentare;
-fabbricati ad uso abitativo privi di utenze (acqua, luce, gas), non occupati da persone e da cose e che pur
possedendo l’agibilità, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento
conservativo o di ristrutturazione edilizia.
Per poter beneficiare dell’aliquota del 5 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione
della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
attestante l’esistenza dei requisiti sopra citati.
Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.
L’agevolazione cesserà al momento in cui siano ultimati gli interventi edilizi o vengano attivate le utenze.
-fabbricati edificati per la vendita e invenduti, non locati e non occupati da persone e cose, per un periodo non
superiore a tre anni, realizzati da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e
alienazione di immobili.
Alla scadenza del triennio, qualora i fabbricati non siano stati alienati, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota
ordinaria.
-immobili con categoria catastale A/10 -C/1 -C/3 e D destinati all’utilizzo per l’esercizio di attività produttive;
-tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui ai punti seguenti;
Aliquota ordinaria del 7 per mille,
-aree fabbricabili;
-immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che non sono adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.
La detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell’imposizione I.C.I. è
confermata in euro 120,00 e vale per gli immobili di catergoria A1, A8, A9 per i quali non è prevista esenzione.