DELIBERA
1) Di determinare per l’anno 2008 le aliquote ICI da applicare al Comune di Polinago, nelle seguenti misure:
Aliquota agevolata del 2 per mille:
- immobili strumentali di proprietà e direttamente utilizzati da cooperative agricole che hanno come oggetto sociale l’attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti conferiti dai soci aventi la qualifica di imprenditore agricolo.
Per beneficiare dell’aliquota agevolata la cooperativa agricola deve comunicare al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro 30 giorni dal verificarsi del presupposto, che l’immobile è di proprietà di cooperativa agricola rientrante nella fattispecie di cui sopra.
Aliquota ridotta del 4 per mille:
- unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di unità immobiliare ex rurale ad uso abitativo, così come definite dall’art. 13 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili "Fabbricati strumentali ex rurali".
Per poter beneficiare dell’aliquota del 4 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’esistenza dei requisiti sopra citati.
Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.
Aliquota ridotta del 5 per mille:
- unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale, con la precisazione che:
- sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
- si considera anche direttamente adibita ad abitazione principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota del 5 per mille:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità non risulti locata;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili "Fabbricati inagibili o inabitabili", ferma restando l’ulteriore riduzione prevista dalla stessa norma regolamentare;
- fabbricati ad uso abitativo privi di utenze (acqua, luce, gas), non occupati da persone e da cose e che pur possedendo l’agibilità, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.
Per poter beneficiare dell’aliquota del 5 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’esistenza dei requisiti sopra citati.
Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.
L’agevolazione cesserà al momento in cui siano ultimati gli interventi edilizi o vengano attivate le utenze.
- fabbricati edificati per la vendita e invenduti, non locati e non occupati da persone e cose, per un periodo non superiore a tre anni, realizzati da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili.
Alla scadenza del triennio, qualora i fabbricati non siano stati alienati, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota ordinaria.
- immobili con categoria catastale A/10 - C/1 - C/3 e D destinati all’utilizzo per l’esercizio di attività produttive;
- tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui ai punti seguenti;
Aliquota ordinaria del 7 per mille,
- immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che non sono adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.
2) Di fissare la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell’imposizione I.C.I. in euro 120,00
3) Di stabilire che, l’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computato, per la parte a residuo, sull’imposta dovuta per le pertinenze. La detrazione per abitazione principale deve essere sommata all’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille di cui dall’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da applicarsi all’abitazione principale ed alle sue pertinenze come tali definite dall’art. 12 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili "Pertinenze dell’abitazione". L’ulteriore detrazione si applica anche alle abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero.