DELIBERA

1) Di determinare per l’anno 2008 le aliquote ICI da applicare al Comune di Polinago, nelle seguenti misure:

Aliquota agevolata del 2 per mille:

Per beneficiare dell’aliquota agevolata la cooperativa agricola deve comunicare al funzionario responsabile della gestione del tributo, entro 30 giorni dal verificarsi del presupposto, che l’immobile è di proprietà di cooperativa agricola rientrante nella fattispecie di cui sopra.

Aliquota ridotta del 4 per mille:

Per poter beneficiare dell’aliquota del 4 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’esistenza dei requisiti sopra citati.

Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.

Aliquota ridotta del 5 per mille:

  1. sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

  2. si considera anche direttamente adibita ad abitazione principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota del 5 per mille:

Per poter beneficiare dell’aliquota del 5 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’esistenza dei requisiti sopra citati.

Tale obbligo non compete qualora sia già stato provveduto negli anni precedenti e non siano intervenute variazioni.

L’agevolazione cesserà al momento in cui siano ultimati gli interventi edilizi o vengano attivate le utenze.

Alla scadenza del triennio, qualora i fabbricati non siano stati alienati, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota ordinaria.

 

Aliquota ordinaria del 7 per mille,

 

2) Di fissare la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell’imposizione I.C.I. in euro 120,00

3) Di stabilire che, l’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computato, per la parte a residuo, sull’imposta dovuta per le pertinenze. La detrazione per abitazione principale deve essere sommata all’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille di cui dall’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da applicarsi all’abitazione principale ed alle sue pertinenze come tali definite dall’art. 12 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili "Pertinenze dell’abitazione". L’ulteriore detrazione si applica anche alle abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero.