DELIBERA
1) Di determinare per l’anno 2007 le aliquote ICI da applicare al Comune di Polinago, nelle seguenti misure:
aliquota ridotta del 4 per mille
- unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di unità immobiliare ex rurale ad uso abitativo, così come definite dall’art. 7 bis del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
Per poter beneficiare dell’aliquota del 4 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I. presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’esistenza dei requisiti sopra citati.
aliquota ridotta del 5 per mille
- unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale, con la precisazione che:
- sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
- si considera anche direttamente adibita ad abitazione principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota del 5 per mille:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità non risulti locata;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili ai sensi dell’art. 17bis del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ferma restando l’ulteriore riduzione prevista dalla stessa norma regolamentare;
- fabbricati ad uso abitativo privi di utenze (acqua, luce, gas), non occupati da persone e da cose e che pur possedendo l’agibilità, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia;
Per poter beneficiare dell’aliquota del 5 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’esistenza dei requisiti sopra citati.
L’agevolazione cesserà al momento in cui siano ultimati gli interventi edilizi o vengano attivate le utenze;
- fabbricati edificati per la vendita e invenduti, non locati e non occupati da persone e cose, per un periodo non superiore a tre anni, realizzati da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili.
Alla scadenza del triennio, qualora i fabbricati non siano stati alienati, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota ordinaria;
- immobili con categoria catastale A/10 - C/1 - C/3 e D destinati all’utilizzo per l’esercizio di attività produttive;
- tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui ai punti seguenti;
aliquota ordinaria del 7 per mille
- immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che non sono adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.
2) Di fissare la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell’imposizione I.C.I. in Euro 120,00;
3) Di stabilire che, l’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computato, per la parte a residuo, sull’imposta dovuta per le pertinenze.