OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2006
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che con il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, in attuazione alla delega conferita in materia di finanza territoriale dall’art. 4 della legge 23/10/1992 n. 421 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili – ICI e che, già dal 1994, l’introito dell’imposta è destinato integralmente al bilancio comunale;
Considerato:
- che la legge 23/12/1996 n. 662 ha modificato in modo consistente la legislazione ICI e in particolare il comma 53 ha cambiato completamente l’art. 6 del D.Lgs. 504/92 disponendo che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduto in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
- che ai sensi del comma 56 dell’art. 3 della legge 662/96 i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
Preso atto:
- che il comma 55 art. 3 della L. 662/96 prevede che la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo può essere elevata fino ad Euro 258,228, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
- che il medesimo comma 55 dell’art. 3 della L. 662/96 prevede che la detrazione si applichi anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
Preso atto della rivalutazione, ai fini I.C.I., con decorrenza dall’anno d’imposta 1997 delle rendite catastali urbane nella misura del 5% come disposto dalla menzionata L. 662/96;
Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31/12 dell’anno corrente il bilancio di previsione per l’anno successivo;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 18/11/2004 avente oggetto "Imposta Comunale sugli Immobili – determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2005;
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2006 le aliquote I.C.I. sulla base dei seguenti criteri:
- mantenere un’aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili ex rurali non costituenti pertinenze di abitazione, iscritti al catasto fabbricati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 in quanto trattasi di fabbricati con rendite spesso elevate per la loro notevole volumetria ma aventi un valore commerciale estremamente ridotto a causa della scarsa domanda sul mercato immobiliare relativa a tali immobili;
- salvaguardare l’abitazione principale mantenendo l’aliquota del 5 per mille, estesa alle relative pertinenze e mantenendo la detrazione di Euro 120,00;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 della L. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267/200;
Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;
DELIBERA
1) Di determinare per l’anno 2006 le aliquote ICI da applicare al Comune di Polinago, nelle seguenti misure:
aliquota ridotta del 4 per mille
- unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di unità immobiliare ex rurale ad uso abitativo, così come definite dall’art. 7 bis del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
Per poter beneficiare dell’aliquota del 4 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I. presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’esistenza dei requisiti sopra citati.
aliquota ridotta del 5 per mille
- unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale, con la precisazione che:
- sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);
- si considera anche direttamente adibita ad abitazione principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota del 5 per mille:
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità non risulti locata;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
- fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili ai sensi dell’art. 17bis del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ferma restando l’ulteriore riduzione prevista dalla stessa norma regolamentare;
- fabbricati ad uso abitativo privi di utenze (acqua, luce, gas), non occupati da persone e da cose e che pur possedendo l’agibilità, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia;
Per poter beneficiare dell’aliquota del 5 per mille gli interessati dovranno, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’esistenza dei requisiti sopra citati.
L’agevolazione cesserà al momento in cui siano ultimati gli interventi edilizi o vengano attivate le utenze;
- fabbricati edificati per la vendita e invenduti, non locati e non occupati da persone e cose, per un periodo non superiore a tre anni, realizzati da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili.
Alla scadenza del triennio, qualora i fabbricati non siano stati alienati, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota ordinaria;
- immobili con categoria catastale A/10 - C/1 - C/3 e D destinati all’utilizzo per l’esercizio di attività produttive;
- tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui ai punti seguenti;
aliquota ordinaria del 7 per mille
- immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che non sono adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo.
2) Di fissare la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell’imposizione I.C.I. in Euro 120,00;
3) Di stabilire che, l’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computato, per la parte a residuo, sull’imposta dovuta per le pertinenze.