COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena
 
 
 
 
 
Num. Progr. 87
del 18/11/2004
 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2005
 
 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

 
 
L’anno duemilaquattro il diciotto del mese di Novembre alle ore 09:30 nella Residenza Municipale.
 
Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
 
MARASTI MARA                                     SINDACO                    Presente
TOMEI GIAN DOMENICO                     VICE SINDACO          Presente
CASELLI GIORGIO                                 ASSESSORE                Presente
MUCCI MARCO                                      ASSESSORE                Assente
PAGLIAI FABIO                                      ASSESSORE                Assente
 
 
 
 
Presenti n. 3
Assenti n. 2
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. GIOVANELLI Dott. GIAMPAOLO
 
 
Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, la Sig.ra MARASTI MARA, la quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

( ) Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 19/11/2004      Prot. n°  2157
( ) Pubblicata all’Albo Pretorio in data 2157

Verbale n. 87 del 18/11/2004

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2005
 
 

La GIUNTA COMUNALE

 
Visto il titolo I del D. Lgs. 504/92 concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
 
Visto l’art. 6 del D. Lgs. 504/92 così come modificato dall’art. 3, comma 53, della L. 662/96: “ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che recita testualmente:
1.      L’aliquota è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 2 del D. Lgs. 02/03/1989, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 144/89, e successive modificazioni;
2.      L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati. L’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
3.      L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’art. 4;
4.      Restano ferme le disposizioni dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 08/08/1996, n. 556.
 
Visto l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31/12 dell’anno corrente il bilancio di previsione per l’anno successivo;
 
Richiamati i commi 55 e 56 dell’art. 3 della L. 662/96 che prevedono rispettivamente che la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, può essere elevata, fino ad Euro 258,228 (lire 500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che è possibile considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 
Visto il D.Lgs. 446/97 titolo terzo recante norme in materia “Riordino della disciplina dei tributi locali” ed in particolare gli artt. 58 e 59 riguardanti ulteriori modifiche alla disciplina del’I.C.I nonché relativa potestà regolamentare,
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
 
Visto il Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni,
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 02/12/2003 avente oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili – determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2004
 
Ritenuto opportuno di confermare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. sulla base dei seguenti criteri:
-          salvaguardare l’abitazione principale mantenendo la detrazione di Euro 120,00;
-          mantenere un’aliquota ridotta per gli immobili ex rurali non costituenti pertinenze di abitazione, iscritti al catasto fabbricati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 in quanto trattasi di fabbricati con rendite spesso elevate per la loro notevole volumetria ma aventi un valore commerciale estremamente ridotto a causa della scarsa domanda sul mercato immobiliare relativa a tali immobili.
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 
Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese,
 
DELIBERA
 
1.      Di stabilire per l’anno 2005 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
 
§         4 per mille, aliquota ridotta
 
-          le unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di unità immobiliare ex rurale ad uso abitativo, così come definite dall’art. 7 bis del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
-          Il proprietario delle suddette unità immobiliari, per usufruire dell’aliquota ridotta, è tenuto, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I. a presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’esistenza dei requisiti sopra citati.
 
§         5 per mille, aliquota ordinaria
 
-          abitazione principale e i seguenti immobili equiparati ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
o       l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità non risulti locata;
o       due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
 
-          le pertinenze dell’abitazione principale e degli immobili equiparati ai sensi dell’art. 16 del vigente regolamento comunale, come definite dall’art. 18 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
 
-          fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili ai sensi dell’art. 17bis del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ferma restando l’ulteriore riduzione prevista dalla stessa norma regolamentare.
 
-          fabbricati ad uso abitativo privi di utenze (acqua, luce, gas), non occupati da persone e da cose e che pur possedendo l’agibilità, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo.o di ristrutturazione edilizia.. Il proprietario delle suddette unità immobiliari, per usufruire dell’aliquota ordinaria, è tenuto, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I., a presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’esistenza dei requisiti sopra citati.
L’agevolazione cesserà al momento in cui siano ultimati gli interventi edilizi o vengano attivate le utenze.
 
-          fabbricati edificati per la vendita e invenduti, non locati e non affittati da persone e cose, per un periodo non superiore a tre anni, realizzati da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili.
Alla scadenza del triennio, qualora i fabbricati non siano stati alienati, sono soggetti all’applicazione dell’aliquota maggiorata.
 
-          tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui al punto seguente;
 
§         7 per mille, aliquota maggiorata
 
-          aree fabbricabili;
 
-          immobili ad uso abitativo che non rientrano nella definizione di abitazione principale e di immobili equiparati ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
 
-          le unità immobiliari delle categorie C/2, C/6 e C/7 costituenti pertinenze degli immobili ad uso abitativo che non rientrano nella definizione di abitazione principale e di immobili equiparati ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e che non siano adibite all’esercizio di attività produttive;
 
 
2.      Di fissare la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell’imposizione I.C.I. in euro 120;
 
3.      Di stabilire che, l’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computato, per la parte a residuo, sull’imposta dovuta per le pertinenze.
 
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Successivamente
 
La GIUNTA COMUNALE
 
Riconosciuta l’urgenza,
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese
 
DELIBERA
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000
 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE                                                                                                         IL SEGRETARIO
F.to MARASTI MARA                                                                                                 F.to GIOVANELLI Dott. GIAMPAOLO
 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Della adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari contestualmente alla data di pubblicazione (Art.125  T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000).
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO
Polinago, addì  19/11/2004                                                                                    F.to GIOVANELLI Dott. GIAMPAOLO
 
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La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo.
Polinago, addì 19/11/2004                                                                                    
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
attesta
che la presente deliberazione:
-          ( ) è divenuta esecutiva il  __________________ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N°267/2000);
 
-          (X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N°267/2000)
 
 
                                                                                                                                             IL SEGRETARIO
Polinago, addì                                                                                                           F.to  Dott. GIAMPAOLO GIOVANELLI
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La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all’originale e viene rilasciata per uso amministrativo.
                                                                                                                                            
Polinago, addì
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