DELIBERA N. 11 DEL 30/03/2009
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2009.
IL CONSIGLIO COMUNALE
“OMISSIS”
D E L I B E R A
ai fini dell'applicazione dell’imposta ICI e per l’anno 2009, per le motivazioni, le previsioni e con gli scopi descritti in premessa che si richiamano e si approvano integralmente:
1) DI CONFERMARE le seguenti aliquote:
a) aliquota ordinaria 7,00 per mille;
b) immobili appartenenti alla categoria D 6,00 per mille;
c) aree edificabili 7,00 per mille;
2) di condizionare l’automatica conferma dell’aliquota ridotta del 5,50 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze, come meglio definite in premessa, al parere non negativo che rilascerà l’interpellata Corte dei Conti per l’Emilia Romagna circa la sussistenza in capo al Comune del potere legale di stabilire detto trattamento fiscale agevolato. In caso di parere negativo, detta aliquota ridotta dovrà intendersi automaticamente non confermata e quindi non vigente.
3) DI CONFERMARE le seguenti detrazioni d’imposta:
a) detrazione per abitazione principale e le fattispecie ad essa assimilate per legge o da regolamento comunale € 123,95
b) detrazione per abitazione principale di proprietà di contribuenti in particolari condizioni sociali € 258,23
4) di confermare che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34 del Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate, le condizioni sociali e tutti i requisiti e redditi per l’acceso al benefico della detrazione di Euro 258,23, risultano precisati come di seguito indicato:
a) Essere coniugati da non oltre 3 anni alla data del 01/01 dell’ anno di riferimento,
b) Aver contratto mutuo per acquisto prima casa negli ultimi 3 anni,
c) Reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF, riferito all’ anno precedente, non superiore a €12.911,42 (Lit. 25.000.000) pro capite. Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare ( cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF dell’ anno precedente.Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo, imponibile IRPEF dell’ anno precedente, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 01/01 di ogni anno.
d) I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l’ abitazione principale ed eventuali annessi servizi ( garage, posto macchina, cantina ecc.) ne devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili ( usufrutto, uso o abitazione),
e) Sono comunque esclusi dall’ agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 ( tipo signorile), A/8 ( ville ) e A/9 ( castelli e palazzi),
f) La detrazione suddetta è valida per 3 anni dalla data della contrazione del mutuo.
5) Di confermare che, ai sensi dell’articolo 34 del Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate, per l’acceso al beneficio della detrazione di Euro 258,23 il soggetto interessato, pena la decadenza, è tenuto a farne espressa richiesta attestando l’esistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste mediante apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio da presentarsi entro il 31 Luglio dell’anno successivo a quello in cui sono maturati i requisiti richiesti dai suesposti commi. Il corretto e tempestivo adempimento di cui al precedente periodo produce effetti anche per gli anni successivi, fintanto che perdurano i medesimi requisiti richiesti e denunciati; il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni o la cessazione dei requisiti che danno diritto all’agevolazione entro il 31 Luglio dell’anno successivo a quello in cui si sia verificata la modificazione o la cessazione degli stessi
“OMISSIS”