DELIBERA N. 6 DEL 28/03/2008

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2008.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

“OMISSIS”

 

 

D E L I B E R A

 

1)         di determinare per l’anno 2008 le aliquote ICI da applicare nel Comune di Pievepelago nelle seguenti misure:

 

·      unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze                     5,50 per mille;

 

·      aree edificabili                                                                                           7,00 per mille;

 

·      immobili appartenenti alla categoria D                                                        6,00 per mille;

 

·      altri fabbricati                                                                                            7,00 per mille;

 

2)         di determinare ai fini dell’Imposta e per l’anno in  oggetto  le seguenti detrazioni d’imposta:

 

·      detrazione per abitazione principale                                                € 123,95

 

·      detrazione per abitazione principale di proprietà                                         € 258,23

di contribuenti in particolari condizioni sociali

 

3)         di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34 del Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate, le condizioni sociali e tutti i requisiti e redditi  per l’acceso al benefico della detrazione di Euro 258,23, risultano precisati come di seguito indicato:

 

·        Essere coniugati da non oltre 3 anni alla data del 01/01 dell’ anno di riferimento,

·        Aver contratto mutuo per acquisto prima casa negli ultimi 3 anni,

·        Reddito familiare complessivo, imponibile IRPEF, riferito all’ anno precedente, non superiore a €12.911,42 (Lit. 25.000.000) pro capite. Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare ( cioè di tutti i componenti) imponibile IRPEF dell’ anno precedente.Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo, imponibile IRPEF dell’ anno precedente, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 01/01 di ogni anno.

·        I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l’ abitazione principale ed eventuali annessi servizi ( garage, posto macchina, cantina ecc.) ne devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili ( usufrutto, uso o abitazione),

·        Sono comunque esclusi dall’ agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 ( tipo signorile), A/8 ( ville ) e A/9 ( castelli e palazzi),

 

La detrazione suddetta è valida per 3 anni dalla data della contrazione del mutuo.

 

4)         Di dare altresì atto che, ai sensi dell’articolo 34 del Testo Unico dei Regolamenti delle Entrate, per l’acceso al beneficio della  detrazione di Euro 258,23  il soggetto interessato, pena la decadenza, è tenuto a farne espressa richiesta  attestando l’esistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste mediante apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio da presentarsi entro il 31 Luglio dell’anno successivo a quello in cui sono maturati i requisiti  richiesti dai suesposti commi. Il corretto e tempestivo adempimento di cui al precedente periodo produce effetti  anche per gli anni successivi, fintanto che perdurano i medesimi requisiti richiesti e denunciati; il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni o la cessazione dei requisiti che danno diritto all’agevolazione entro il 31 Luglio dell’anno successivo a quello  in cui si sia verificata la modificazione o la cessazione degli stessi

 

“OMISSIS”