ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale N. 172 del 21/11/2006, ADOTTATA DAL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MODENA), AVENTE AD OGGETTO:I.C.I.- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2007.

OMISSIS

DELIBERA

  1. di determinare per l’anno 2007 le aliquote I.C.I. da applicare nel Comune di Pavullo nel Frignano nelle seguenti misure:

- aliquota ridotta del 4,6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo ivi comprese le pertinenze di cui all’art. 18 del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n.167 del 26/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

  1. aliquota del 4,8 per mille per gli immobili di categoria B/1;

  2. aliquota del 4 per mille:

  1. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di accatastamento o se precedente dalla data di ultimazione lavori;

  2. per gli immobili strumentali diversi dalle abitazioni posseduti ed utilizzati da società cooperative esercenti a titolo principale l’attività agricola

  1. aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli ai punti precedenti;

  1. di confermare in € 108,46 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, così come sostituito dalla Legge n. 662/1996;

  2. di introdurre un ulteriore detrazione di €. 50,00 in aggiunta a quella di cui al punto 2) per un totale di €. 158,46 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

  1. possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre l’eventuale garage, posto macchina e cantina, solo l’appartamento, per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e semprechè lo stesso sia catastalmente classificato o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6;

  2. avere compiuto, alla data del 1. Gennaio dell’anno d’imposizione, 65 anni, ovvero, anche se di età inferiore, essere o avere nel proprio nucleo familiare, persone disabili ai sensi e per gli effetti della legge 5.2.1992, n. 104 o di percepire l’indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80;

  3. disporre di un reddito non superiore a € 9.296,22 annui, riferito al richiedente (come da ultima dichiarazione dei redditi), comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta esclusa l’indennità di accompagnamento.

L’assenza anche di una sola delle suddette condizioni fa venir meno il diritto alla maggiore detrazione.

L’applicazione dell’ulteriore detrazione è applicabile esclusivamente qualora:

La maggiore detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell’interessato, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi delle disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al Comune entro il 30.06.2007;

La presentazione della dichiarazione suindicata consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo od unico versamento del tributo. Tuttavia, è fatto salvo il diritto del Comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra; in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, fatto salvo le eventuali sanzioni per dichiarazioni mendaci