Deliberazione C.C. n.27 del27/03/2008
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI NONANTOLA (PROVINCIA DI MODENA) IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2008 Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2008 |
IL CONSIGLIO COMUNALE ……Omissis……. |
Delibera
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- Ufficio che segue il procedimento: tributi
- Il Funzionario Istruttore: Cinzia Bergamini
- Il Direttore d’Area : dott. Carlo Bellini
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL_27/03/2008
ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2008
Specifica degli immobili |
Aliquota |
Aliquota ordinaria da applicare al valore degli immobili |
7,0 per mille |
FANNO ECCEZIONE LE SEGUENTI FATTISPECIE:
Specifica degli immobili |
Aliquote |
Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soggetti residenti e relative pertinenze. L’importo dovuto per le pertinenze nel bollettino di pagamento va indicato nel rigo “altri fabbricati” Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario ; b) gli alloggi regolarmente assegnati dall’ACER; c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata e non utilizzata |
5,3 per mille |
Unità immobiliari concesse quale abitazione principale con relative pertinenze, dal possessore in uso gratuito: 1) a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli). Esclusivamente in assenza di parenti di 1° grado: a) parenti in linea retta di 2° grado (nonni e nipoti) b) parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle) Nel caso in cui non esistono parentele di cui ai punti precedenti: c) affini di 1° grado in linea retta (suoceri con generi e nuore, il patrigno o la matrigna col figliastro e viceversa) Si precisa che per tale fattispecie non spetta la detrazione per abitazione principale |
5,3 per mille |
- Unità immobiliari oggetto di interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico. L’aliquota ridotta si applica per la durata di anni 3 dall’inizio dei lavori. |
5,3 per mille |
- Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto convenzionato (legge 431/1998 art. 2, comma 4). |
5,3 per mille |
- Unità immobiliari locate direttamente al Comune per dare soluzioni a problematiche abitative - Unità immobiliari concesse in comodato gratuito al Comune, per dare soluzioni a problematiche abitative |
4,0 per mille |
I casi di assimilazione all’abitazione principale sono valutati su base mensile considerando i mesi dell’anno durante i quali sussistono le condizioni previste
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
La detrazione per abitazione principale è fissata in € 104,00.
· Se la detrazione eccede l’imposta dovuta per abitazione principale, la parte rimanente va scontata dall’imposta dovuta per le relative pertinenze.
· La detrazione per abitazione principale, fissata in € 104,00 è applicata anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dall’ACER Agenzia Casa Emilia Romagna, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 comma 4 del D. lgs. 504/92.
SI SPECIFICA CHE:
· Per l’applicazione della aliquota del 5,3 per mille per immobili concessi in uso gratuito, quale abitazione principale, a parenti è obbligatoria la presentazione di una “comunicazione” entro il 31 dicembre dell’anno di competenza nella quale devono essere specificati, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati catastali identificativi dell’immobile, i dati dell’occupante l’immobile, la decorrenza dell’occupazione ed il grado di parentela;
· Per l’applicazione della aliquota del 5,3 per mille per immobili concessi in locazione con contratto convenzionato è obbligatoria la presentazione di una “comunicazione” entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, nella quale devono essere specificati, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto del contratto, i dati dell’occupante l’immobile, la data di stipula del contratto convenzionato e la durata dello stesso. E' inoltre richiesto che copia del contratto sia allegata alla comunicazione;
· Per l’applicazione della aliquota del 4 per mille per unita’ immobiliari concesse in comodato gratuito al Comune per dare soluzioni a problematiche abitative è obbligatoria la presentazione di una “comunicazione” entro il 31 dicembre dell’anno di competenza indicando, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati catastali identificativi dell’immobile, i dati dell’occupante l’immobile e la decorrenza;
· Per l’applicazione della aliquota del 4 per mille per unita’ immobiliari concesse in locazione direttamente al Comune per dare soluzioni a problematiche abitative è obbligatoria la presentazione di una “comunicazione” entro il 31 dicembre dell’anno di competenza indicando, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati catastali identificativi dell’immobile, i dati dell’occupante l’immobile e la decorrenza.
Per una completa presa d’atto si rimanda al Regolamento Comunale I.C.I.
La “Comunicazione” ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non siano variate le condizioni. In tal caso è fatto obbligo di presentare entro il termine del 31 dicembre la comunicazione delle variazioni. (perdita dei requisiti, nuovo contratto, ecc.)
Il modulo da presentare quale “comunicazione” per i fini di cui ai punti precedenti è predisposto dall’ufficio tributi.
In caso di omessa presentazione della comunicazione sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 504/92 concernente la mancata presentazione di atti e documenti.
La comunicazione può essere consegnata direttamente al protocollo comunale o inviata tramite raccomandata A.R.
- Si ritiene opportuno concedere il beneficio di una ulteriore detrazione comunale di € 76,00, per un totale di € 180,00. I destinatari dell’aumento della detrazione comunale per abitazione principale di €.76,00, i quali siano in possesso del solo appartamento occupato e relativo garage, saranno i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità, titolari di un solo reddito e che vivano soli, che abbiano un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a €.9.289,00 annui lordi riferito all’anno 2007, e che siano in condizione non lavorativa (nucleo familiare composto da una sola persona);
b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità che siano in condizione non lavorativa con reddito imponibile ai fini IRPEF anno 2007, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a €. 14.851,00 più €. 1.115.00 per ogni persona a carico;
c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF anno 2007, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a €. 14.851,00 più €. 1.115,00 per ogni persona a carico;
d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente abitato, e relative pertinenze, quale unica proprietà immobiliare del contribuente;
- nucleo familiare composto da 5 o più componenti all’01.01.2008;
- reddito familiare imponibile ai fini IRPEF riferito all’anno 2007 non superiore a €. 5.1571,00 lordi annui nel caso di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono €. 1.115,00 lordi annui per ogni componente superiore al quinto;
e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti.
Nel caso delle lettere b), c), d), l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 76,00 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;
La presentazione presso il Comune delle domande per il riconoscimento del diritto della detrazione fino a € 180,00 consiste in una autocertificazione di possesso di tutti i requisiti che dovrà essere accompagnata dalla adeguata documentazione.
Il reddito da considerare è il reddito imponibile ai fini IRPEF.
Si determinano di seguito le modalità di presentazione della richiesta di detrazione:
il contribuente deve presentare una richiesta - autocertificazione - nella quale deve dichiarare il nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a € 180,00;
la richiesta - autocertificazione - deve essere inviata entro il 30 dicembre 2008 all’ufficio tributi del Comune di Nonantola con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite posta; in caso di spedizione tramite posta, farà fede il timbro postale;
le autocertificazioni, sia presentate a mano che spedite per posta, devono avere allegato copia del documento di riconoscimento del dichiarante, salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente addetto.
I contribuenti che hanno presentato richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I 2008 tenere conto della detrazione richiesta.
L’Ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele, si provvederà al recupero della minore imposta versata e saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 504/92