ALLEGATO alla delibera della G.C. n.35 del 24.02.2005
ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO 2005
Specifica degli immobili |
Aliquota |
Aliquota ordinaria da applicare al valore degli immobili |
7,0 per mille |
FANNO ECCEZIONE LE SEGUENTI FATTISPECIE:
Specifica degli immobili |
Aliquote |
Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soggetti residenti e relative pertinenze ; per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il proprietario, l’usufruttuario, o il titolare di altro diritto reale dimora abitualmente. L’importo dovuto per le pertinenze nel bollettino di pagamento va indicato nel rigo "altri fabbricati" Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale : - le unità immobiliari appartenenti alle cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario ; - gli alloggi regolarmente assegnati dallo I.A.C.P. ; - le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata e non utilizzata |
5,3 per mille |
Unità immobiliari concessa quale abitazione principale con relative pertinenze, dal possessore in uso gratuito: 1) a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli). In assenza di parenti di 1° grado:
Nel caso in cui non esistono parentele di cui ai punti precedenti: c) affini di 1° grado in linea retta (suoceri con generi e nuore, il patrigno o la matrigna col figliastro e viceversa) Si precisa che per tale fattispecie non spetta la detrazione per abitazione principale |
5,3 per mille |
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5,3 per mille |
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4 per mille |
- unità immobiliari concesse in comodato gratuito al Comune, per dare soluzioni a problematiche abitative |
4 per mille |
- fabbricati cat. A (escluso e A/10) realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell’attività la costruzione di immobili per un periodo non superiore a 3 anni |
6,8 per mille |
I casi di assimilazione all’abitazione principale sono valutati su base mensile considerando i mesi dell’anno durante i quali sussistono le condizioni ivi previste
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
SI SPECIFICA CHE:
Per una completa presa d’atto si rimanda al Regolamento Comunale I.C.I.
La "Comunicazione" ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non siano variate le condizioni. In tal caso è fatto obbligo di presentare entro il termine del 31 dicembre la comunicazione delle variazioni. (perdita dei requisiti, nuovo contratto, ecc.)
Il modulo da presentare quale "comunicazione" per i fini di cui ai punti precedenti è predisposto dall’ufficio tributi.
In caso di mancata presentazione della comunicazione nell’anno di competenza, sarà applicata la sanzione prevista dall’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 504/92 concernente la mancata presentazione di atti e documenti.
La comunicazione può essere consegnata direttamente al protocollo comunale o inviata tramite raccomandata A.R.
ULTERIORE DETRAZIONE
- Si ritiene opportuno concedere il beneficio di una ulteriore detrazione di € 76,00, per un totale di € 180,00. I destinatari dell’aumento della detrazione per abitazione principale di €.76,00, i quali siano in possesso del solo appartamento occupato e relativo garage, saranno i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
r a) pensionati o portatori di handicap, titolari di un solo reddito e che vivano soli, che abbiano un reddito non superiore a € 8.728,00 annui lordi riferito all’anno 2004, e che siano in condizione non lavorativa (nucleo famigliare composto da una sola persona);
r b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità che siano in condizione non lavorativa con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a €.13.954,00 più € 1.048,00 per ogni persona a carico;
r c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 13.954,00 più € 1.048,00 per ogni persona a carico;
r d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente abitato, e relative pertinenze, quale unica proprietà immobiliare del contribuente;
- nucleo familiare composto da 5 o più componenti all’01.01.2005;
- reddito familiare riferito all’anno 2004 non superiore a € 49.425,00 lordi annui nel caso di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono € 8.728,00 lordi annui per ogni componente superiore al quinto;
r e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti.
Nel caso delle lettere b), c), d), l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 76,00 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;
La presentazione presso il Comune delle domande per il riconoscimento del diritto della detrazione fino a € 180,00 consiste in una autocertificazione di possesso di tutti i requisiti che dovrà essere accompagnata dalla adeguata documentazione.
Il reddito da considerare è il reddito imponibile ai fini IRPEF.
Si determinano di seguito le modalità di presentazione della richiesta di detrazione:
À il contribuente deve presentare una richiesta - autocertificazione - nella quale deve dichiarare il nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a € 180,00;
la richiesta - autocertificazione - deve essere inviata entro il 30 dicembre 2005 all’ufficio tributi del Comune di Nonantola con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite posta; in caso di spedizione tramite posta, farà fede il timbro postale;
I contribuenti che hanno presentato richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I 2005, tenere conto della detrazione richiesta.
L’Ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele, si provvederà al recupero della minore imposta versata e saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 504/92