COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena Va Panoramica, 60 - 41055 Montese
Servizio Tributi
AVVISO IN MATERIA DI ICI
ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
In seguito all’entrata in vigore del D.L. 93/2008
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune è esente da ICI. Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli). L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto, classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7. L’esenzione è estesa anche alle seguenti unità immobiliari assimilate all’abitazione principale del soggetto passivo per legge o in base al regolamento comunale, e precisamente: alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2^ grado: la concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino anche ne sussistono le condizioni; l’autocertificazione, a pena decadenza, deve essere presentata entro il 30/06 dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento; alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; al soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile, destinato a sua abitazione principale, situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale. Alla luce dei chiarimenti della recente R.M. 12/DF del 5/6/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze non si possono ritenere esentate le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato. Si specifica inoltre che “...l’esenzione deve essere riconosciuta nei casi in cui l’unità immobiliare è effettivamente destinata ad abitazione principale. Ciò comporta che se l'immobile è ... di proprietà di tre soggetti, ma solamente due di essi lo hanno adibito ad abitazione principale,l’ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso”. I contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare il versamento dell’ICI relativa ad immobili per i quali il D. L. n. 93 del 2008 ha disposto l’esenzione dal tributo hanno diritto al rimborso dell’importo versato che deve essere disposto d’ufficio dai comuni. Il contribuente può, comunque presentare l’istanza di rimborso al comune di ubicazione degli immobili entro cinque anni dal giorno del versamentoVERSAMENTI
Il versamento dell'ICI può essere effettuato in due rate o in unica soluzione. I versamenti devono tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso del 2010.
Versamento 1° rata d’acconto entro il 16 giugno 2010, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; in particolare, se il contribuente ha venduto o acquistato un immobile nei primi sei mesi del 2010, entro il 16 giugno potrà versare l’acconto l’ICI dovuto, commisurandolo ai dodicesimi di effettivo possesso. Versamento 2° rata a saldo dal 1° al 16 dicembre 2010, pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata versata. oppure, in alternativa Versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2010: è consentito il versamento dell’imposta dovuta per l’intero anno in unica soluzione entro il 16 giugno 2010. Per il calcolo dell’imposta dovuta, si applicano l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente. In tal caso vanno barrate le caselle “acconto” e “saldo” nell'apposito bollettino di versamento I versamenti, cumulativi per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Montese, devono essere eseguiti utilizzando gli appositi bollettini sul c/c postale n. N° 88699491 - Intestazione 1a riga: EQUITALIA NOMOS SPA - Intestazione 2a riga: MONTESE-MO-ICI. Per agevolare il pagamento il concessionario invia ai contribuenti, che risultano negli archivi degli anni precedenti, i bollettini con prestampati i dati anagrafici. In aggiunta alla modalità sopra descritta, anche per l'anno 2010 è possibile eseguire il versamento tramite modello F24 con gli appositi codici tributo. Inoltre, è riconosciuta ai contribuenti la facoltà di utilizzare l’eventuale credito, derivante dalla dichiarazione dei redditi, per il versamento, tramite modello F24, dell’ICI dovuta per l’anno 2010. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con l’arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Si considerano regolari i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri .ALIQUOTE E DETRAZIONI
Le aliquote I.C.I. per
l’anno 2010, deliberate da questo Comune con atto del C.C. n.10 del 11/02/10 e G.M. n.126 del 28/12/09, sono invariate rispetto al 2009: 5,5%. abitazione principale per gli immobili di categoria A1, A8, A9; 6,8%. tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili. È riconosciuta la detrazione d’imposta di €.103,29 per gli immobili di categoria A1, A8, A9 destinati ad abitazione principale.AREE FABBRICABILI
Quanto al valore di riferimento per la determinazione del valore venale di comune commercio delle aree edificabili la delibera di riferimento è la delibera di Consiglio Comunale 8 del 23/02/2008: il testo integrale della delibera è consultabile sul sito www.comune.montese.mo.it ed è a disposizione per la copia presso gli uffici del Comune.
ATTENZIONE! il presente avviso ha carattere informativo e non riassume tutte le previsioni e i regolamenti in materia di ICI; copia del dettaglio delle delibere e dei regolamenti comunali potranno essere reperite sul sito www.comune.montese.mo.it. Montese, li 15/03/2010