ESTRATTO DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI SERRAMAZZONI IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008 (DELIBERA C.C. N. 20 DEL 28/02/2008)
IL CONSIGLIO COMUNALE
…OMISSIS……
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nella stessa misura del 2007 e pertanto:
aliquota ordinaria 7 ‰ per mille;
aliquota del 4,5 ‰ per mille applicabile:
- All’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze nel limite di una unità immobiliare classificata nella Categoria C/2 e una unità immobiliare classificata nella Categoria C/6,
- All’abitazione e relative pertinenze che venga concessa dal proprietario in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (art. 8 bis regolamento comunale),
- All’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio (art. 8 bis regolamento comunale),
- All’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da un cittadino italiano non residente in Italia a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8 bis regolamento comunale);
2) Di confermare inoltre per l’anno 2008 in €. 103,29 la detrazione per abitazione principale che, sommata all’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille di cui all’art. 1 co. 5 L. 244/07, viene applicata all’abitazione principale e alle sue pertinenze nel limite di una unità immobiliare di Cat. C/6 e una di categoria C/2.
3) Di stabilire che alle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale dall’art. 8 bis lettere a) e b) del regolamento comunale I.C.I. deve applicarsi esclusivamente la detrazione di €. 103,29.
4) Di stabilire che alle unità immobiliari di cui alla lettera c) del suddetto art. 8 bis del regolamento comunale I.C.I. (abitazione cittadini italiani residenti all’estero) oltre alla detrazione di €. 103,29 si deve aggiungere anche l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille (art. 1 co. 5 L. 244/07 e circolare 5 D.P.F. del 15/02/2008).
5) Di confermare per l’anno 2008 una aliquota pari al 4‰ per mille applicabile alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale individuati con atto di Consiglio Comunale n. 19 del 28/02/2008 come segue:
a) i portatori di handicap in situazione di gravità come accertata ai sensi della legge 104/92, con grado di inabilità al 100%, in possesso della sola abitazione principale e della relativa pertinenza e la cui capacità reddituale per l’anno 2007 sia inferiore al minimo garantito, individuato annualmente con determinazione del responsabile dei Servizi Sociali;
b) i pensionati in possesso della sola abitazione principale e della relativa pertinenza e la cui capacità reddituale per l’anno 2007 sia inferiore al minimo garantito, individuato annualmente con determinazione del responsabile dei Servizi Sociali;
6) Di dare atto altresì che, in applicazione ed attuazione di quanto disposto con atto deliberativo di Consiglio Comunale n.19 del 28/02/2008, l’aliquota applicabile ai soggetti indicati in tale provvedimento può essere ridotta del 50%, avvalendosi del disposto di cui all’art. 8, comma 3 del Decreto Legislativo 504/92.