COMUNE DI MODENA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 22/2/2007
D e l i b e r a
omissis
- di confermare per l’anno 2007 le seguenti aliquote e detrazioni ICI in vigore approvate con
Deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 14/2/2006:
= aliquota ridotta del 5,2 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei
soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, sulle unità immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate nella
deliberazione consiliare n. 177/1999;
= aliquota del 5,2 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi che danno in uso gratuito
ai parenti in linea retta fino al 1° grado abitazioni e relative pertinenze, come regolamentato con
deliberazione consiliare n. 15 del 26/2/2001;
= aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al
punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;
= aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 504/92) che concedono in locazione a titolo di abitazione
principale unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e
relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art. 2, comma 3, della
Legge 431/1998;
= aliquota pari a 0,5 per mille limitatamente agli alloggi classificati o classificabili nella categoria
catastale A e relative pertinenze concessi in locazione al Comune secondo i patti concordati previsti
dalla Legge n. 431/98 (formula del 3 + 2) e locati a terzi a titolo di abitazione principale,
nell’ambito del progetto denominato Agenzia per la Casa;
= l’aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati da almeno due anni, specificando
che:
per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o occupati, ma privi di
contratto di locazione registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque
utilizzati esclusivamente da parenti fino al 3° grado, che risultano ivi residenti; oppure occupati
direttamente dal proprietario e l’uso sia comprovato dall’esistenza di adeguati consumi delle utenze
domestiche, di cui deve essere intestatario, da certificare mediante apposita dichiarazione entro il
31/12 dell’anno di riferimento;
l’aliquota del 9 per mille va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali l’alloggio risulta non
locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto;
- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituiti di Ricovero
o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- di stabilire che, ai fini dell’applicazione delle aliquote agevolate, i proprietari (o titolari di diritti
reali di godimento, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 504/92), che concedono in
locazione unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e
relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art. 2, comma 3, della
Legge 431/1998, devono presentare entro il 31/12/2007 apposita dichiarazione attestante la data di
stipula e registrazione del relativo contratto di locazione;
- di determinare in € 103,29 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae
tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, così
come sostituito dalla Legge n. 662/1996 e modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b) della Legge n.
296/2006 (Finanziaria 2007);
- di approvare e determinare l’ulteriore detrazione di € 51,65 per un totale di € 154,94, da applicare
secondo le modalità sopra richiamate dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 504/92 e succ. modificazioni, alla
abitazione principale del soggetto passivo, qualora ricorrano congiuntamente tutte le sottoindicate
condizioni:
reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare riferito all’anno 2006, al netto della deduzione
per l’abitazione principale, pari o inferiore agli importi sottoindicati, dando atto che nel nucleo
familiare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da
vincoli di parentela e affinità:
* 1 componente € 8.263,31
* 2 componenti € 12.911,42
* 3 componenti € 17.043,08
* 4 componenti € 20.141,82
* 5 componenti € 23.757,02
Il reddito deve essere maggiorato di € 2.582,28 per ogni componente oltre il quinto.
i componenti del nucleo familiare devono possedere (a titolo di proprietà o altro diritto reale)
nel territorio nazionale, oltre all’eventuale pertinenza individuata ai sensi del regolamento
comunale, solo l’abitazione principale e semprechè la stessa sia catastalmente classificata o
classificabile nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6;
i contribuenti che intendono usufruire dell’ulteriore detrazione devono presentare apposita
dichiarazione, con validità annuale, con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui sopra; la
dichiarazione deve essere presentata al Comune al momento del pagamento dell’imposta, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2007;
- di applicare tali detrazioni anche alle unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative Edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dall’ACER, in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs.
n. 504/1992, così come sostituito dalla Legge n. 662/1996 e parimenti, come regolamentato con
deliberazione consiliare n. 15 del 26/2/2001, agli alloggi dati in locazione dagli Istituti di Pubblica
Assistenza e Beneficenza (IPAB) con canoni di affitto agevolati, pari od inferiori a quelli concordati
ai sensi della Legge n. 431/1998.