DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 139 DEL 20.12.2007

1) di confermare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2008 nella stessa misura dell'anno 2007 pertanto nella seguente misura:

aliquota ordinaria: 7 ‰

aliquota del 5,5 ‰ :

- applicabile all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle pertinenze dell'abitazione principale come individuate nell'art. 2 bis del regolamento I.C.I.;

- applicabile ad una sola abitazione e relative pertinenze che venga concessa in comodato a parenti fino al terzo grado, è applicabile anche da chi è proprietario dell'abitazione principale e delle pertinenze di questa; il diritto alla aliquota agevolata è consentito per una sola abitazione e relative pertinenze concessa in comodato pertanto qualora vi siano altre abitazioni e pertinenze concessi in comodato, a quelli eccedenti la prima, deve essere applicata almeno l'aliquota ordinaria; (art. 6 del regolamento comunale ICI);

- applicabile al coniuge separato, non assegnatario della casa coniugale, per la abitazione e relative pertinenze, assegnate con Sentenza del Tribunale all'altro coniuge, a condizione che quest'ultimo la adibisca ad abitazione principale - il requisito dell'abitazione è verificato dalle risultanmze anagrafiche- non è riconosciuta al coniuge non assegnatario la detrazione spettante per l'abitazione principale;

aliquota agevolata 4 ‰ per gli alloggi e le pertinenze di questi locati alle condizioni definite negli accordi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3 a condizione che gli stessi siano utilizzati quale abitazione principale;

aliquota maggiorata 9 ‰ per gli alloggi non locati per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni;

aliquota ridotta 0,5 ‰ riservata ai proprietari di alloggi che concedano al comunde di Formigine (conduttore) alloggi alle modalità e condizioni individuate nell'accordo sottoscritto fra i Comuni di Formigine, Maranello, Sassuolo e Fiorano riportato nell'allegato della deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11.05.2006 .

- la detrazione per abitazione principale è indicata nell'art. 8 del REGOLAMENTO COMUNALE ICI per l'anno 2008 è confermata nella misura di € 114,00 e va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la detrazione per abitazione principale non si può applicare agli alloggi concessi in comodato;

Per gli alloggi concessi in locazione ordinaria, per quelli locati alle condizioni definite negli accordi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3, e per gli alloggi concessi in comodato il soggetto passivo di imposta deve presentare, entro il termine per il versamento della seconda rata, autocertificazione indicante gli estremi catastali dell'immobile, la percentuale di possesso, gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato, i dati anagrafici del locatario o del comodatario, e in caso di comodato, il grado di parentela con il comodatario; i modelli sono disponibili anche nel sito internet del comune.

La autocertificazione resta valida e non deve essere ripresentata se non cambia nessuno degli elementi indicati nella stessa, deve viceversa essere ripresentata se ne cambia anche solo uno, ad esempio il locatario.

La mancata presentazione di autocertificazione inibisce il diritto ad usufruire delle aliquote agevolate.

2) di confermare in € 144,23 l'ulteriore detrazione spettante ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 504/92 e come precisato nel regolamento comunale, rapportata al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unità immobiliare alle tipologie di soggetti passivi individuati nel regolamento comunale che disciplina l'imposta (anche il diritto all'ulteriore detrazione va autodichiarato nel termine per il versamento della rata di saldo).>>