SERVIZIO TRIBUTI
19/11/2004
N. 154
OGGETTO: I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
- DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
VISTO l’art.42, punto 1, lettera f) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);
VISTO il Titolo III del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 di riordino della disciplina dei tributi locali ed in particolare gli artt. 52, 58 e 59;
VISTI i Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18.12.97 concernenti la riforma del sistema sanzionatorio anche dei tributi locali;
CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 5 del 28.01.1999 questa amministrazione ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) con decorrenza dal 1.1.1999 modificato con deliberazioni consiliari n. 7 del 8/2/2000, n. 76 del 28/11/2000, n. 20 del 24/4/2001 e n. 73 del 18/12/2001;
VISTA la delibera G.C. n. 37 del 07/04/03 ad oggetto “Aree edificabili – adozione criteri per la stima del valore venale imponibile ai fini ICI ;
RITENUTO di :
1- confermare i contenuti stabiliti con propria deliberazione n. 8 del 8.2.2000 avente ad oggetto “ICI - imposta comunale sugli immobili - determinazione aliquote per l’anno 2000” che per fini di maggiore chiarezza di seguito vengono elencati:
- aumento delle rendite catastali dei fabbricati del 5% e rivalutazione dei redditi dominicali dei terreni del 25%;
- riduzione del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili con possibilità per il proprietario di autocertificare tale status;
- detrazione per abitazione principale pari a € 103,29;
- riconoscimento delle riduzioni e delle detrazioni ICI anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari;
- considerazione delle case di anziani o disabili come abitazione principale (quindi applicazione di riduzioni e di aliquote agevolate) anche se questi soggetti acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente;
2- estendere l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4 per mille anche alle abitazioni concesse in comodato gratuito dai proprietari ai propri figli e/o ai propri genitori e di agevolare i proprietari che affittano locali ad uso abitativo con contratti regolarmente registrati nonché per quelli che concedono in comodato gratuito l’abitazione ai propri famigliari ( parenti fino al terzo grado ed affini entro il secondo grado);
3- dare applicazione alla deliberazione consiliare n. 76 del 28.11.2000 con conseguente previsione dell’ aliquota del 4 per mille per le abitazioni locate direttamente ai nuclei familiari indicati in appositi elenchi predisposti dall’Amministrazione comunale nonché esenzione totale dall’I.C.I. per le abitazioni locate direttamente all’Amministrazione comunale e destinate a nuclei familiari preventivamente indicati dall’Ente stesso;
RIBADITA la volontà di dare applicazione a quanto deliberato dal Consiglio comunale con atto n.ro 58 del 30.09.1999 avente ad oggetto: “ Protocollo di intesa tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo e le associazioni sindacali, di categoria e del terzo settore sulle politiche abitative – Approvazione:”;
RIBADITA la volontà di incentivare l’immissione di appartamenti sul mercato immobiliare per cui viene adottata l’aliquota massima consentita per i fabbricati adibiti a civile abitazione tenuti sfitti, mentre si agevolano sia i proprietari che affittano locali ad uso abitativo con contratti regolarmente registrati, sia i proprietari che concedono in comodato gratuito l’abitazione ai propri famigliari nonché i proprietari occupanti l’abitazione principale;
CONSIDERATO che la Giunta comunale, esaminate le risultanze delle proiezioni di entrata elaborate dal Servizio Tributi simulando l’adozione di diverse aliquote per le diverse tipologie di fabbricati, ha ritenuto di prevedere per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI:
7 per mille aliquota ordinaria
6 per mille per fabbricati adibiti ad abitazione civile locati con contratto registrato o ceduti in comodato gratuito ad un famigliare con grado di parentela rientrante tra quelli previsti dall’art. 5 del D.P.R. 22.12.86 n.917 (parenti entro il terzo ed affini entro il secondo grado) ad eccezione dei figli;
9 per mille aliquota maggiorata per i fabbricati adibiti a civile abitazione e non locati ovvero locati con contratto non registrato;
4 per mille aliquota ridotta per i fabbricati adibiti a civile abitazione e relativi annessi garages e cantine;
4 per mille aliquota ridotta per i fabbricati adibiti a civile abitazione concessi dai proprietari in comodato gratuito ai propri figli e/o ai propri genitori.
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 15/12/03 con la quale venivano determinate le aliquote Ici per l’anno 2004;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.53 del 25.1.93 con la quale viene designato il capo servizio tributi dr. Achille Pugnaghi funzionario responsabile della gestione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in virtù dell’art. 4 comma undicesimo della legge delega n.421 del 23.10.92;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile servizio tributi e dal ragioniere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 che si allegano sub a) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese,
D E L I B E R A
1) DI CONFERMARE per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.92 come segue:
- aliquota del 4 per mille per i fabbricati adibiti ad uso abitativo e destinati ad abitazione principale, ovvero concessi in comodato gratuito dai proprietari ai propri figli e/o ai propri genitori, o locati direttamente a nuclei famigliari indicati in appositi elenchi predisposti dall’Amministrazione comunale (tale aliquota viene estesa ai box, autorimesse, posto auto, soffitte o cantine qualora risulti essere di pertinenza della abitazione principale);
- aliquota del 9 per mille per i fabbricati adibiti a civile abitazione e non locati ovvero locati con contratto non registrato;
- aliquota del 6 per mille per fabbricati adibiti ad abitazione civile locati con contratto registrato o ceduti in comodato gratuito ad un famigliare con grado di parentela rientrante tra quelli previsti dall’art. 5 del D.P.R. 22.12.86 n.917 (parenti entro il terzo ed affini entro il secondo grado) ad eccezione dei figli;
- aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili.