Estratto Delibera di Consiglio Comunale nr. 17 del 26/03/2008 :”Approvazione aliquote e detrazioni imposta comunale sugli immobili anno 2008”
Omissis…………
D E L I B E R A
di approvare per l'anno 2008 le aliquote e la detrazione per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
1) aliquota del 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui ai successivi punti;
2) aliquota del 6,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
3) aliquota del 6,7 per mille per le unità immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale;
4) aliquota del 6,7 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale, con l’esclusione dell’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile dell’abitazione, di cui al successivo punto 9). La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
5) aliquota del 6,7 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi di ristrutturazione edilizie e/o restauro situati nei centri storici di Concordia s.S. e Frazioni Vallalta, S.Caterina e S.Giovanni;
6) aliquota del 2,00 per mille per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste da particolari accordi normati ai sensi dell'art. 2 della Legge nr. 431 del 9.12.1988;
7) di determinare in Euro 103,29 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2008 di applicare in conferma, per l'anno 2008 la detrazione in Euro 154,94 per le categorie di soggetti (pensionati ed invalidi civili) con le modalità previste dal Regolamento comunale ICI;
8) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;
9) a partire dall’anno 2008 dall’imposta dovuta per l’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/01, A/08 e A/09, si detrae, oltre alla detrazione di Euro 103,29, un’ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile del fabbricato destinato ad abitazione principale e delle sue pertinenze. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
10) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tale fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l’abitazione principale pari a Euro 103,29, con esclusione dell’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile dell’abitazione, di cui al precedente punto 9).
11) Il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota per l’abitazione principale e le detrazioni di cui ai precedenti punti 7) e 9), da calcolarsi in ragione della percentuale di possesso ed a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Concordia sulla Secchia; nel caso in cui risultano soddisfatte tali condizioni, il coniuge assegnatario della casa coniugale dovrà applicare le detrazioni di cui ai predetti punti 7) e 9) in misura proporzionale alla propria quota di possesso.