Comune di Castelnuovo Rangone

Provincia di Modena

Settore 2° Economico Finanziario SERVIZIO ICI

Via Roma n° 1 - 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)

tel. 059 534820/534826 - fax. 059 534827 – email: tributi.castelnuovo@cedoc.mo.it

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 160 DEL 20/12/2006 ADOTTATA

DAL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (PROV. MO) IN MATERIA DI DETRAZIONI

E ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2007

DELIBERA

1) Di stabilire per l'anno 2007 le seguenti aliquote ICI e relative riduzioni/deduzioni

d'imposta, specificando che le aliquote sottoindicate sono applicabili anche alle pertinenze delle

relative unità immobiliari:

• nella misura del 4,5‰ con:

una detrazione di 103,29 euro per:

a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito

di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

la suddetta detrazione è elevata a 258,23 euro, e spetta al pensionato o ad i

pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti:

1. possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed

eventuale pertinenza dell’abitazione principale (riferimento alla categoria

catastale C2/C6/C7), quali uniche proprietà immobiliari;

2. compimento del 65° anno di età all'1/1/2007;

3. la famiglia composta esclusivamente da persone che hanno già compiuto

i 65 anni di età all'1/1/2007;

4. reddito medio pro-capite non superiore a € 10.329 annui lordi, dichiarati

nella denuncia dei redditi 2005;

5. l'immobile occupato deve essere di categoria catastale compresa tra A/2

ed A/6;

• nella misura del 2 ‰ per:

a) abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite

dagli accordi locali di cui alla L. 9/12/1998, nr. 431.

• nella misura del 7‰ per:

a) altri alloggi non locati;

b) altri immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale, immobili

diversi dall’abitazione principale e per tutti gli altri immobili non compresi

nelle fattispecie precedenti o successive;

c) aree fabbricabili e terreni agricoli;

Nonché, così come previsto dall’art. 6 comma 4 del vigente regolamento Comunale in

materia di ICI:

• nella misura del 6‰ per:

a) abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all’abitazione

principale, utilizzate a qualunque titolo quale abitazione principale e propria

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residenza anagrafica anche da soggetti persone fisiche diversi dal soggetto

passivo ICI;

• nella misura del 2‰ per:

a) immobili di categoria C/1, C/2, C/3 e D/8, ubicati nel centro storico del

capoluogo (ZONA A), destinati allo svolgimento di attività commerciali,

artigianali di servizio e pubblici esercizi, svolte per almeno 6 mesi nel periodo

di imposta, previa apposita comunicazione annuale da presentarsi, a pena di

decadenza ed entro il termine per effettuare il pagamento dell’imposta a

saldo, all’ufficio tributi a cura del soggetto passivo, attestante l’inizio e/o la

prosecuzione dell’attività suddetta, 2‰;

2) di dare atto che le funzioni in materia di politiche abitative per fasce deboli sono state trasferite

all’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”, ai cui provvedimenti verrà operato riferimento ai fini

di eventuali agevolazioni tributarie in materia di Ici.