Comune di Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
Settore 2° Economico Finanziario
SERVIZIO ICIVia Roma n° 1 - 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO)
tel. 059 534820/534826 - fax. 059 534827 – email: tributi.castelnuovo@cedoc.mo.it
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N° 160 DEL 20/12/2006 ADOTTATA
DAL COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (PROV. MO) IN MATERIA DI DETRAZIONI
E ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2007
DELIBERA
1)
Di stabilire per l'anno 2007 le seguenti aliquote ICI e relative riduzioni/deduzionid'imposta
, specificando che le aliquote sottoindicate sono applicabili anche alle pertinenze dellerelative unità immobiliari:
• nella misura del 4,5‰ con:
▫
una detrazione di 103,29 euro per:a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
▫
la suddetta detrazione è elevata a 258,23 euro, e spetta al pensionato o ad ipensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti:
1. possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed
eventuale pertinenza dell’abitazione principale (riferimento alla categoria
catastale C2/C6/C7), quali uniche proprietà immobiliari;
2. compimento del 65° anno di età all'1/1/2007;
3. la famiglia composta esclusivamente da persone che hanno già compiuto
i 65 anni di età all'1/1/2007;
4. reddito medio pro-capite non superiore a € 10.329 annui lordi, dichiarati
nella denuncia dei redditi 2005;
5. l'immobile occupato deve essere di categoria catastale compresa tra A/2
ed A/6;
• nella misura del 2 ‰ per:
a) abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite
dagli accordi locali di cui alla L. 9/12/1998, nr. 431.
• nella misura del 7‰ per:
a) altri alloggi non locati;
b) altri immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale, immobili
diversi dall’abitazione principale e per tutti gli altri immobili non compresi
nelle fattispecie precedenti o successive;
c) aree fabbricabili e terreni agricoli;
Nonché, così come previsto dall’art. 6 comma 4 del vigente regolamento Comunale in
materia di ICI:
• nella misura del 6‰ per:
a) abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all’abitazione
principale, utilizzate a qualunque titolo quale abitazione principale e propria
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residenza anagrafica anche da soggetti persone fisiche diversi dal soggetto
passivo ICI;
• nella misura del 2‰ per:
a) immobili di categoria C/1, C/2, C/3 e D/8, ubicati nel centro storico del
capoluogo (ZONA A), destinati allo svolgimento di attività commerciali,
artigianali di servizio e pubblici esercizi, svolte per almeno 6 mesi nel periodo
di imposta, previa apposita comunicazione annuale da presentarsi, a pena di
decadenza ed entro il termine per effettuare il pagamento dell’imposta a
saldo, all’ufficio tributi a cura del soggetto passivo, attestante l’inizio e/o la
prosecuzione dell’attività suddetta, 2‰;
2)
di dare atto che le funzioni in materia di politiche abitative per fasce deboli sono state trasferiteall’Unione dei Comuni “Terre di Castelli”, ai cui provvedimenti verrà operato riferimento ai fini
di eventuali agevolazioni tributarie in materia di Ici.