COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MO) IN MATERIA DI DETRAZIONI E

ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2005

DELIBERA

1) Di stabilire per l'anno 2005 le seguenti aliquote ICI e relative riduzioni/deduzioni d'imposta,

peraltro confermative di quanto già deliberato in riferimento all'esercizio 2004, specificando che

le aliquote sottoindicate sono applicabili anche alle pertinenze delle relative unità immobiliari:

* Aliquota ridotta:

• nella misura del 4,8‰ con:

? una detrazione di 103,29 euro per:

a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito

di ricovero permanente, a cond izione che la stessa non risulti locata;

c) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

? la suddetta detrazione è elevata a 258,23 euro, e spetta al pensionato o ad i

pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti:

1. possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed

eventuale pertinenza dell’abitazione principale (riferimento alla categoria

catastale C2/C6/C7), quali uniche proprietà immobiliari;

2. compimento del 65° anno di età all'1/1/2005;

3. la famiglia composta esclusivamente da persone che hanno già compiuto

i 65 anni di età all'1/1/2005;

4. reddito medio pro-capite non superiore a € 10.329 annui lordi, dichiarati

nella denuncia dei redditi 2003;

5. l'immobile occupato deve essere di categoria catastale compresa tra A/2

ed A/6;

• nella misura del 4,8‰ per:

a) l'immobile locato dal proprietario con contratto registrato, a patto che venga

utilizzato dal locatario come abitazione principale;

b) le abitazioni diverse da quella principale, a patto che siano utilizzate da

persone fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza;

• nella misura del 4‰ per:

a) i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese che

hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e

l'alienazione di immobili;

• nella misura del 2 ‰ per:

a) abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite

dagli accordi locali di cui alla L. 9/12/1998, nr. 431.

* Aliquota del 7‰ per:

a) altri alloggi non locati e per tutti gli altri immobili non compresi nelle

fattispecie precedenti;

b) aree fabbricabili e terreni agricoli;