VERBALE N. 96 DEL 20/12/2007
OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008
- Responsabile del Servizio Interessato: Bosi Rag. Loretta – Responsabile del settore servizi finanziari ed economici;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- Che Il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta comunale sugli immobili con particolare riferimento agli articoli 6,7 e 8;
- Che l’articolo 42 comma 1 del Decreto legislativo del 18/8/2000 n. 267 che dispone." Il consiglio ha competenza … istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,.....";
- Che l' articolo 151 comma 1 del citato Decreto Legislativo del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- Che l'articolo 53 comma 16 legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone: " Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- Che il comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 stabilisce che le aliquote dell’imposta sugli immobili sono stabilite dal Consiglio Comunale;
- Che con Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2004, esecutiva ai termini di legge,è stato approvato il Testo Unico delle Entrate Tributarie del Comune;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23/03/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la “ Modifica del Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Castelvetro di Modena;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20/03/2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il “ Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Castelvetro di Modena;
- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la “Modifica del Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie anno 2007”;
Ritenuto:
- Che con il gettito derivante dall’imposta in oggetto deve contribuire alla salvaguardia l'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge;
- Che il gettito previsto è pari ad € 3.680.000,00 derivante dall’ imposta de qua, applicando le aliquote, agevolazioni, esenzioni e detrazioni meglio specificate nella successiva parte dispositiva, tenuto conto del recupero di base imponibile a seguito dell’attività di controllo fiscale dell’Ente nonché di quella di classamento della competente Agenzia del Territorio;
- Che tale citato gettito corrisponde esattamente a quanto posto a bilancio di previsione;
Vista la legislazione in materia;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto n. 14 del 31/12/2004 di conferimento delle posizioni organizzative e degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.18/08/2000 n. 267, è corredata dai previsti pareri tecnici e contabili espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da allegato;
Richiamata la discussione unica sui quattro ordini del giorno sul bilancio allegata alla deliberazione n. 95 di questa stessa seduta;
Con voti favorevoli N. 12, contrari N. 3 espressi per alzata di mano
D E L I B E R A
1) DI STABILIRE per l'anno 2008 le seguenti aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) e la detrazione per Abitazione Principale:
I) ABITAZIONE PRINCIPALE e quelle considerate tali 4,50 per mille
a - Abitazione utilizzata e direttamente adibita ad abitazione principale da persone fisiche, compresi i soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune.
b - Abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
c - Abitazione concessa dal possessore con contratto in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, in linea retta che la occupano quale loro abitazione principale.
d - Abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari o parenti del possessore fino al 2° grado.
II) IMMOBILI APPARTENENTI E POSSEDUTI DA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO, COMPRESI GLI ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI, ANCHE SE PER ALCUNI MESI DETENGONO ALLOGGI VUOTI E NON LOCATI IN ATTESA DI GRADUATORIA DI LOCAZIONE 4,50 per mille
III) PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE COSI’ COME DEFINITE NELL’ART. 817 DEL C.C. 4,50 per mille
IV) UNITA’ IMMOBILIARI DI CUI ALL’ART.9, COMMA 3BIS, DEL DECRETO LEGGE 30/12/1993 N. 557, CONVERTITO CON LEGGE 26/02/1994 N. 133 UTILIZZATE DA COOPERATIVE AGRICOLE PURCHE’ STRUMENTALI ALLO SVOLGIMENTO EFFETTIVO DI ATTIVITA’ RIENTRANTI TRA QUELLA PREVISTE DALL’ART.2135 DEL CODICE CIVILE 4,00 per mille
V) ALIQUOTA ORDINARIA 6,95 per mille
a - Unità immobiliari locate con contratto registrato;
b - Tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni e quelli posseduti oltre all'abitazione principale;
c - Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di 2 anni, in base ad apposita istanza presentata dagli interessati;
VI) ALLOGGI NON LOCATI 7,00 per mille
Precisando che alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, con esclusione di quelle a disposizione dei proprietari o usufruttuari per uso personale e diretto (abitazioni soggette all'aliquota ordinaria) e per queste abitazioni sono pagate le relative utenze, compresa la Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani L'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato.
VII) DETRAZIONE
Per l'anno 2008, dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale, si detraggono € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
La detrazione deve essere utilizzata esclusivamente per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale, pertanto sono escluse le pertinenze.
La detrazione spetta in parti uguali agli utilizzatori dell’immobile nel rispetto del vigente regolamento in materia di ICI.
Rilevato che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e privi di utenze (gas luce acqua ecc), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.lgs 504/92, modificato dalla finanziaria vedi legge 662/96 (art.3 comma 55);
L'inagibilità o inabilità può essere accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario.
In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/01/68, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2) QUANTO previsto ai precedenti punti è riconosciuto alle seguenti ulteriori condizioni:
a - Le aliquote diverse da quella ordinaria, da quella per u.i. sfitte e da quella prevista per l’abitazione principale, nonché le altre agevolazioni, detrazioni sono concesse e riconosciute a patto che il contribuente ne richieda l’applicazione con apposita richiesta-autocertificazione scritta
b - La citata richiesta-autocertificazione, deve contenere: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; di essere in possesso, indicandoli, di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto detrazione e agevolata l’aliquota gli estremi catastali e indirizzo delle unità immobiliari per le quali sono richieste tali agevolazioni; gli estremi di registrazione dei contratti; i nominativi delle persone a cui sono concesse in uso gratuito
c - A pena di decadenza, la citata richiesta-autocertificazione di cui al punto precedente, dovrà essere presentata all’ Ufficio Tributi del comune, P.zza Roma 5, o inviata a mezzo posta, con lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel corso del quale è maturato il diritto all'agevolazione richiesta
d - La richiesta-autocertificazione ha validità anche per i successivi anni a quello di presentazione, qualora continuino a sussistere i requisiti richiesti ed autocertificati
e - Il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta, con le stesse modalità della citata richiesta-autocertificazione, della cessazione del diritto all'agevolazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel corso del quale sono venuti meno i requisiti richiesti
f - I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno, al momento del pagamento delle rate ICI per l'anno in oggetto, tenere conto della detrazione richiesta
g - L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le procedure e le sanzioni previste dalla legge
h - L’applicazione dell’aliquota agevolata, della detrazione, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono tutti i requisiti previsti
i - quanto stabilito nel presente atto si intende riconosciuto nei limiti e secondo le prescrizioni, le modalità, i criteri e le definizioni di cui al Testo Unico dei Regolamenti relativi alle Entrate Tributarie del Comune, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2004 e variato con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 23/03/2005;
3) DI DARE ATTO che deve intendersi esclusa ogni altra agevolazione, riduzione o detrazione d'imposta non espressamente indicata nel presente provvedimento.
4) DI DARE ATTO che il previsto gettito derivante dall'’imposta, meglio individuato in premessa corrisponde esattamente all’importo posto a bilancio, contribuendo a garantire l’equilibrio dello stesso.
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DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3, espressi per alzata di mano con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.