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Abitazione utilizzata e direttamente adibita ad abitazione principale da persone fisiche, compresi i soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
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Abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
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Abitazione concessa dal possessore con contratto in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale,
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Abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari o parenti del possessore fino al 2° grado;
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Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi famigliari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime: l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione,
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Immobili appartenenti e posseduti da enti senza scopo di lucro, compresi gli istituti autonomi case popolari, anche se per alcuni mesi detengono alloggi vuoti e non locati in attesa di graduatoria di locazione.
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Pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di:
- 2 unità immobiliari aventi lo stesso numero di mappale catastale dell'abitazione principale;
- 1 unità immobiliare avente numero di mappale catastale diverso dall'abitazione principale;
Per l'anno 2007 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari a € 103,29, rapportate al periodo dell?anno durante il quale si protrae tale destinazione. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e pertanto non si applica alle pertinenze. Tale detrazione spetta anche per l'abitazione concessa dal possessore con contratto in uso gratuito a parenti fino al 2° in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale.