Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2009 - PLURIENNALE 2009/2011, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2009/2011, PROGRAMMA TRIENNALE 2009/2011 ED ELENCO ANNUALE 2009 LAVORI PUBBLICI, PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI. ESAME ED APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
DELIBERA
1) Di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2009 le cui risultanze finali sono le seguenti:
2) omissis
3) omissis
4) omissis
5) omissis
6) di confermare per l’anno 2009 le aliquote e criteri per l’applicazione dell’ICI approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.209 del 05.12.2005;
omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE
IN SEGUITO ALLA VOTAZIONE IL CUI ESITO È RIPORTATO NEL FRONTESPIZIO DEL PRESENTE ATTO
DELIBERA
DI DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE URGENTE E IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI ART.134 COMMA 4 DEL D.LGS N. 267/2000
Comune di Castelfranco Emilia
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE CRITERI E ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- I.C.I ANNO 2006 -APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .
LA GIUNTA COMUNALE
omissis
D E L I B E R A
1) di approvare per l'anno 2006 le aliquote I.C.I. da applicare nel Comune di Castelfranco Emilia, nelle seguenti misure:
A) aliquota del cinque per mille da applicare al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale nonchè per quelle concesse in uso gratuito come abitazione a figli e parenti fino al I°grado;
B) aliquota ridotta del cinque per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Castelfranco Emilia, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
C) aliquota del sette per mille, da applicare al valore di tutti gli altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
D) aliquota del sette per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che:
- per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, escluse le pertinenze;
- l'aliquota del sette per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato;
E) aliquota del cinque per mille da applicare agli immobili di proprietà di Imprese e destinati alla vendita;
F) aliquota del tre per mille, da applicare al valore degli immobili concessi in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art.2 della Legge n.431/98 (per alloggi dati in locazione facendo riferimento ai contratti stipulati secondo i "Accordi Territoriali");
2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cioè non utilizzata, ai sensi dell'art.56 della Legge n.662/23-12-1996;
3) di determinare in EUR 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art.8 comma 2 del D.Lgs.n.504/1992 come modificato dalla Legge n.662/1996 e in EUR 154,94 la detrazione per i seguenti casi:
A) FAMIGLIA composta da un pensionato solo o da due pensionati conviventi che presentano i seguenti requisiti:
1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage annesso, quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1.1.2006. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
2) 65 anni di età dei componenti compiuti alla data dell'1.1.2006;
3) condizione non lavorativa e reddito da pensione non superiore a EUR 8.005,00 annui lordi riferito all'anno 2005 nel caso di una persona sola o non superiore a EUR 12.395,00 annui lordi nel caso di due pensionati conviventi;
4) ai fini della detrazione I.C.I. l'appartamento di proprietà di anziani che acquisiscono la residenza in luoghi di ricovero non è considerato seconda casa;
B) FAMIGLIE NUMEROSE con cinque o più persone che presentino i seguenti requisiti:
1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà
immobiliare del contribuente all'1.1.2006.
Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
2) nucleo familiare composto da cinque o più componenti all'1.1.2006;
3) reddito familiare riferito all'anno 2005, non superiore a EUR 38.734,00 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono EUR 7.747,00 lordi annui per ogni componente superiore a cinque;
4) l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di EUR 51,65 è subordinata alla condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda alcuna proprietà immobiliare;
4) di determinare le seguenti modalità applicative dell'ulteriore detrazione di cui al punto 3):
- i contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti entro il 30.06.2006 se obbligati al pagamento dell'imposta della prima rata, ed entro il 30.11.2006 se obbligati a pagare l'imposta della rata di Dicembre, in quanto divenuti soggetti passivi di imposta per l'acquisto della prima casa successivamente al 30.06.2006;
- l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori documenti comprovanti il diritto alla detrazione di EUR 154,94;
5) di applicare la detrazione di EUR 103,29 anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in conformità a quanto previsto dall'art.8. comma 4 del D.Lgs.n.504/1992 modificato dalla legge n.662/1996 e all'art.8, comma 9, del Regolamento dell'I.C.I.;
6) di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art.8, comma 1, D.Lgs.n.504/92 modificato dalla Legge 662/1996 (art.55 comma 1);
- di prevedere per l'anno 2006 l'entrata lorda di EUR 6.400.000,00 sulla risorsa N°1002.
7) di confermare, per l’anno 2006 e successivi, le tariffe dell’ Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvate con propria deliberazione n. 197 del 30/11/04.
Servizio proponente |
TRIBUTI |
RESPONSABILE FINANZE E PROGRAMMAZIONE |
Bergonzoni Simona |
Istruttore |