Aliquota del 5 per mille  da applicare:

 

 

 

 

·      al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze così  definite  nell’art. n. 817  C.C.,  nonché per gli immobili concessi in uso gratuito a  parenti entro il  primo grado;

·      in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Castelfranco Emilia, esclusivamente per il valore dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

·       al valore dell’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cioè non utilizzata.

 

 

 

 

Aliquota del  7 per mille da applicare:

 

 

 

 

 

·       al valore degli alloggi non locati, specificando che:

     per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate; escluse le pertinenze

 

·        al valore di tutti gli altri immobili, aree edificabili e terreni agricoli, salvo quelli previsti nei punti successivi;

 

 

Aliquota del   5  per mille  da  applicare:

 

 

 

 

·      agli immobili  di  proprietà di Imprese e destinati alla vendita;

 

 

 

Aliquota del  3 per mille  da applicare:

 

 

·      agli immobili concessi in locazione a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli “Accordi  Territoriali” di cui al comma 3, art. 2. Legge n.431/98;

 

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

 

 

 

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell’art.8, comma 1, D.Lgs.n.504/92 modificato dalla Legge n.662/1996, art.55, comma 1.

 

 

 

DETRAZIONE DI EUR  103,29  (LIRE  199.997)

 

 

 

 

¨    Detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

 

 

 DETRAZIONE DI EUR  154,94  (LIRE 300.005)

 

 

A) Famiglia composta da un pensionato solo o da due pensionati conviventi che presentano i  seguenti  requisiti:

 

      1. possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage annesso, quale unica proprietà

          immobiliare del contribuente all’ 1.1.2007. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo

          di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

 

      2. sessantacinque anni di età dei componenti compiuti alla data dell’ 1.1.2007;

 

      3. condizione non lavorativa e reddito da pensione non superiore a EUR  8.005,00 (L. 15.499.841) annui      

          lordi riferito all’anno 2006 nel caso di una persona sola o non superiore a EUR  12.395,00

         (L.24.000.067)  annui  lordi nel caso di due pensionati conviventi;

 

     4. ai fini della detrazione I.C.I. l’appartamento di proprietà di anziani che acquisiscono la

          residenza in luoghi di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, non è considerato

          seconda casa, a condizione che la stessa non risulti locata, cioè non utilizzata.

 

 

B) Famiglie numerose con cinque o più persone che presentino i seguenti requisiti:

 

     1. possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà

         immobiliare del contribuente all’1.1.2007. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo di

         usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

 

     2. nucleo familiare composto da cinque o più componenti all’1.1.2007;

 

     3. reddito familiare riferito all’anno 2006, non superiore a EUR 38.734,00 (L.74.999.482) lordi annui nel

        caso di  una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono  EUR 7.747,00  ( L.15.000.284) lordi annui 

        per  ogni componente superiore a cinque;

    

     4. l’applicazione del beneficio dell’ulteriore detrazione di  EUR  51,65  (L. 100.008) è subordinata alla

         condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda alcuna proprietà  immobiliare.

 

CRITERI APPLICATIVI DELLA  DETRAZIONE DI EUR 154,94 ( LIRE 300.005)

 

 

I contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi della Legge n°15, art.4, del 04/01/1968, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti:

 

¨    entro il   30 giugno  2007   se obbligati al pagamento dell’imposta della prima rata;

 

¨    entro il   30 novembre  2007  se obbligati a pagare l’imposta della rata di Dicembre, in quanto

     divenuti soggetti passivi di imposta per l’acquisto della prima casa successivamente al

      30  giugno 2006.

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori documenti comprovanti il diritto alla  detrazione di  EUR  154,94  ( Lire 300.005)

 

Si ricorda che l’art. 3, commi 48-52, della Legge n.662/1996 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/1996.