ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. - ANNO 2006 |
Aliquota del 5 per mille da applicare: |
· al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze così definite nell’art. n. 817 C.C., nonché per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il primo grado;
· in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Castelfranco Emilia, esclusivamente per il valore dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
· al valore dell’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cioè non utilizzata.
Aliquota del 7 per mille da applicare: |
· al valore degli alloggi non locati, specificando che:
per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate; escluse le pertinenze
· al valore di tutti gli altri immobili, aree edificabili e terreni agricoli, salvo quelli previsti nei punti successivi;
Aliquota del 5 per mille da applicare: |
· agli immobili di proprietà di Imprese e destinati alla vendita;
Aliquota del 3 per mille da applicare: |
· agli immobili concessi in locazione a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli “Accordi Territoriali” di cui al comma 3, art. 2. Legge n.431/98;
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI |
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell’art.8, comma 1, D.Lgs.n.504/92 modificato dalla Legge n.662/1996, art.55, comma 1.
DETRAZIONE DI EUR 103,29 (LIRE 199.997) |
¨ Detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
DETRAZIONE DI EUR 154,94 (LIRE 300.005) |
A) Famiglia composta da un pensionato solo o da due pensionati conviventi che presentano i seguenti requisiti:
1. possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage annesso, quale unica proprietà
immobiliare del contribuente all’ 1.1.2006. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo
di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
2. sessantacinque anni di età dei componenti compiuti alla data dell’ 1.1.2006;
3. condizione non lavorativa e reddito da pensione non superiore a EUR 8.005,00 (L. 15.499.841) annui
lordi riferito all’anno 2005 nel caso di una persona sola o non superiore a EUR 12.395,00
(L.24.000.067) annui lordi nel caso di due pensionati conviventi;
4. ai fini della detrazione I.C.I. l’appartamento di proprietà di anziani che acquisiscono la
residenza in luoghi di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, non è considerato
seconda casa, a condizione che la stessa non risulti locata, cioè non utilizzata.
B) Famiglie numerose con cinque o più persone che presentino i seguenti requisiti:
1. possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà
immobiliare del contribuente all’1.1.2006. Nel caso in cui l’appartamento sia abitato a titolo di
usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
2. nucleo familiare composto da cinque o più componenti all’1.1.2006;
3. reddito familiare riferito all’anno 2005, non superiore a EUR 38.734,00 (L.74.999.482) lordi annui nel
caso di una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono EUR 7.747,00 ( L.15.000.284) lordi annui
per ogni componente superiore a cinque;
4. l’applicazione del beneficio dell’ulteriore detrazione di EUR 51,65 (L. 100.008) è subordinata alla
condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda alcuna proprietà immobiliare.
CRITERI APPLICATIVI DELLA DETRAZIONE DI EUR 154,94 ( LIRE 300.005) |
I contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi della Legge n°15, art.4, del 04/01/1968, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti:
¨ entro il 30 giugno 2006 se obbligati al pagamento dell’imposta della prima rata;
¨ entro il 30 novembre 2006 se obbligati a pagare l’imposta della rata di Dicembre, in quanto
divenuti soggetti passivi di imposta per l’acquisto della prima casa successivamente al
30 giugno 2006.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori documenti comprovanti il diritto alla detrazione di EUR 154,94 ( Lire 300.005)
Si ricorda che l’art. 3, commi 48-52, della Legge n.662/1996 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/1996.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI):
Per I.C.I. ORDINARIA E RAVVEDIMENTO OPEROSO utilizzare bollettino ICI ORDINARIA
c/c: 37838620 intestato a: COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-ICI-SERVIZIO TESORERIA.
-Presso tutti gli sportelli postali
-Presso tutti gli sportelli di Uniriscossioni spa nella Provincia di Modena
-Presso l’Ufficio Tributi a mezzo P.O.S. – sistema “pagobancomat”-.
Per I.C.I. VIOLAZIONI e ICI CONDONO EDILIZIO utilizzare bollettino ICI-VIOLAZIONI
c/c: 37839586 intestato a: COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA-I.C.I. VIOLAZIONI SERVIZIO TESORERIA
-Presso tutti gli sportelli postali
-Presso tutti gli sportelli di Uniriscossioni spa nella Provincia di Modena
-Presso l’Ufficio Tributi a mezzo P.O.S. – sistema “pagobancomat”-
SCADENZA I RATA : 30 – 06 – 2006 SCADENZA II RATA : 20 – 12 – 2006