CON DELIBERA C.C. N° 63 del 21/12/2009 AVENTE AD OGGETTO

“ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE ESERCIZIO 2010, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012…”

IL CONSIGLIO COMUNALE CONFERMA LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI ICI DELIBERATE PER L’ANNUALITA’ 2009, ANCHE PER L’ANNO 2010

 

COME SEGUE:

 

1) di confermare per l’anno 2010 le stesse aliquote e agevolazioni previste nel 2009 ai fini della determinazione dell’I.C.I. di cui alla D.C.C. n° 72 del 19/12/2008 e precisamente:

 

            a) aliquota del 6,8 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come definita dall’art.16 del Regolamento Comunale, ed iscritta alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 

            Si considerano, pertanto, rientranti nei casi di esenzione previsti dal D.L.93/2008 convertito in Legge 126/2008, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, intendendosi come tali quelle definite dall’art.8, comma 2 e 4, e art.6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29/05/2008, data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legge, ovvero :

* abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

* unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

* pertinenze, così come definite dall'art.18 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI, ovvero tutti i garage o posti auto (categoria catastale C/6 o C/7), ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto;

*alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;

* unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;

* unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

* abitazione e relativa pertinenza concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado che la occupano quale loro abitazione principale (i concedenti, intendendosi per tali genitori e figli devono avere la piena proprietà delle abitazioni concesse in uso gratuito);

 

            b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati, diversi dagli alloggi non locati né dati in comodato a terzi di cui all'art.6 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'ICI;

 

            c) aliquota ordinaria del 6,8 mille per i terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. n°504 del 30/12/92;

 

            d) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;

 

            e) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi per tali l’ unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non locata né date in comodato a terzi al 1° gennaio dell’anno di imposizione;

 

            f) aliquota agevolata del 4 per mille prevista per le seguenti casistiche:

 

* aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godimento ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.504/92) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art.2 comma 3 della Legge 431/1998, con obbligo di  presentazione, entro il 31/12/2010, di apposita dichiarazione attestante la data di stipula nonché la registrazione e gli estremi del relativo contratto di locazione;

 

* aliquota del 4 per mille a favore delle nuove unità immobiliari a carattere produttivo, iscritte in catasto alla categoria “D” nonché alla cat. A/10 (uffici) e alla cat. C/1 (negozi), che si insedieranno sul territorio comunale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accatastamento dell’immobile, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni :

-         data di permesso di costruzione     entro l’arco temporale 01/01/2008 – 31/12/2009

-         data di accatastamento                  entro l’arco temporale 01/01/2008 – 31/12/2010

con obbligo di presentazione, entro il 31/12/2010, di apposita autocertificazione attestante la sussistenza delle suddette condizioni.

 

* aliquota 4 per mille a favore delle giovani coppie che acquistano una nuova abitazione nel territorio comunale, per un periodo di tre anni dall’acquisto dell’immobile, purchè sussistano le seguenti condizioni:

            - data di permesso di costruzione         entro l’arco temporale 01/01/2008 – 31/12/2009

            - data di accatastamento                      entro l’arco temporale 01/01/2008 – 31/12/2010

            - età complessiva della coppia alla data dell’acquisto dell’immobile      non sup. a 60 anni

con obbligo di presentazione, entro il 31/12/2010, di apposita autocertificazione attestante la sussistenza delle suddette condizioni.

 

2) di dare atto che con l'applicazione di tali aliquote si ritiene congrua la previsione d'entrata per l'imposta comunale sugli immobili da indicare nel Bilancio di Previsione 2010, sulla base delle proiezioni calcolate sul gettito 2009;

 

3) di riconoscere per l'anno 2010 ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.n°504 del 30/12/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali e le relative pertinenze come definite dal citato D.Lgs. n°504/92, nonché dal Regolamento per l'applicazione dell'ICI, e non rientranti nei casi di esenzione previsti dal D.L.93/2008 convertito in Legge 126/2008, una detrazione di € 103,29;

 

4) di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, è prevista la riduzione d'imposta del 50% (art.19 del Regolamento Comunale ICI), limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;

 

5) di dare atto che la presentazione della dichiarazione ICI, qualora le variazioni non rientrino nei casi di esclusione dall’obbligo, così come introdotto dal D.L.223/2006 e dalla Legge Finanziaria 2007, rimane da effettuarsi entro il termine ultimo della presentazione della dichiarazione dei redditi, così come previsto dall’art.9 del Regolamento Comunale;

 

6) di dare atto che i versamenti dell’imposta dovranno essere effettuati al concessionario della riscossione sul C/C n° 88698667 intestato a Equitalia Nomos SPA – Via Emilia Ovest n° 698 – 41100 Modena;