ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142 DEL 09/12/2004

ADOTTATA DAL COMUNE DI CAMPOSANTO IN MATERIA DI

"IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) :

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

PER L'ANNO 2005"

DELIBERA

1) di applicare nell'anno 2005 le seguenti aliquote ai fini della determinazione dell’Imposta

Comunale sugli Immobili:

a) aliquota del 6,8 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione

principale, ivi comprese:

* abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto

reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

* unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora

abituale del socio assegnatario;

* pertinenze, così come definite dall'art.18 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'ICI,

ovvero tutti i garage o posti auto (categoria catastale C/6 o C/7), ubicati nello stesso edificio o

complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in

catasto;

*alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;

* unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da

cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;

* unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che

acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata;

* abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado che la

occupano quale loro abitazione principale (i concedenti, intendendosi per tali genitori e figli devono

avere la piena proprietà delle abitazioni concesse in uso gratuito);

b) aliquota ordinaria del 6,8 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati, diversi dagli

alloggi non locati (cioè non occupati) comprese le residenze secondarie di cui all'art.6 del vigente

Regolamento per l'applicazione dell'ICI,

c) aliquota ordinaria del 6,8 mille terreni agricoli, così come definiti dall'art.2 del D.Lgs.n°504 del 30/12/92;

d) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili

e) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi per tali le unità

immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10)

utilizzabili ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto o, al

1°gennaio 2005 non locate né date in comodato a terzi;

) di riconoscere per l'anno 2005 ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.n°504 del 30/12/92 e successive

modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali e le relative pertinenze come definite

dal citato D.Lgs. n°504/92, nonché dal Regolamento per l'applicazione dell'ICI, una detrazione di €

103,29;

4) di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, è prevista

la riduzione d'imposta del 50% (art.19 del Regolamento Comunale ICI), limitatamente al periodo

dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni