Seduta n. 1
Deliberazione n. 2 del 03.03.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2011
(Omissis)
DELIBERA
1) per quanto esposto in premessa, premessa che qui si intende interamente riportata:
- riconfermare, per l’anno 2011, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili determinate con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 19.02.2007, esecutiva, e riconfermate successivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010, come segue:
A) 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
B) 5 per mille alle unità immobiliari costituenti pertinenza all’abitazione principale;
C) 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
D) 5 per mille agli alloggi adibiti ad abitazione e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
E) 5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto considerata principale e relative pertinenze, per anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
F) 5 per mille per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado;
G) 5 per mille per gli immobili degli enti senza finalità di lucro;
H) 3 per mille alle unità adibite ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprietà e degli inquilini;
I) 6,2 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti;
L) 7 per mille per gli alloggi non locati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita, e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione di immobili limitatamente al primo anno successivo alla data di ultimazione dei lavori;
2) di confermare, per l’anno 2011 e successivi, in € 104,00 l’importo della detrazione per l’abitazione principale per:
- l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d’usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
(Omissis)