COMUNE DI BOMPORTO
PROVINCIA DI MODENA
Seduta n. 2
Deliberazione n. 7 del 06.02.2008
OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE DIFFERENZIATE E DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE PER L'ANNO 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
il D. Lgs. del 30.12.1992, n. 504, con cui è stata istituita, dall’anno 1993, l’imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) e che ne disciplina l’applicazione,
- il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che, oltre ad attribuire ai Comuni potestà regolamentare in
materia di Imposta Comunale sugli Immobili, stabilisce che l’aliquota dell’ICI è determinata dal
Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno
successivo, in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
- il Regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.2.2004, esecutiva ai sensi di legge;
Verificato:
-
che ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504/1992 in caso di mancata deliberazione dell’aliquotaentro i termini di legge, si applica l’aliquota minima del 4 per mille;
- che l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, fissa, entro la data determinata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le tariffe,
le aliquote d’imposta per i tributi locali ed i servizi locali, compresa l’addizionale comunale
all’irpef;
Visto,
il decreto 20 dicembre 2007 col quale il Ministero dell’Interno differisce al 31 marzo 2008 il termine
per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2008 e, di conseguenza, anche il termine
per l’approvazione di imposte, tasse e tariffe per il medesimo esercizio;
Atteso,
che ai sensi dell’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n. 296, che ha modificato l’art. 6,
comma 1, del D.Lgs. 504/1992 è di competenza del Consiglio Comunale la determinazione
dell’aliquota ICI;
Viste,
le valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2008 che
tengono conto di quanto succitato;
Ritenuto,
di confermare le aliquote I.C.I. stabilite con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del
19.02.2007, esecutiva, come segue:
A) 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
B) 5 per mille alle unità immobiliari costituenti pertinenza all’abitazione principale;
C) 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
D) 5 per mille agli alloggi adibiti ad abitazione e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi per le case popolari;
E) 5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto considerata
principale e relative pertinenze, per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
F) 5 per mille per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al
secondo grado;
G) 5 per mille per gli immobili degli enti senza finalità di lucro;
H) 3 per mille alle unità adibite ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo
di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della
proprietà e degli inquilini;
I) 6,2 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei punti
precedenti;
L) 7 per mille per gli alloggi non locati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita, e
non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la
costruzione di immobili, limitatamente al primo anno successivo alla data di ultimazione dei
lavori.
Ritenuto di confermare, per l’anno 2008, in € 104,00 l’importo della detrazione per l’abitazione
principale per:
- l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d’usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle
stesse hanno stabilito la propria residenza;
Recepite:
- le disposizioni dell’ art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge
Finanziaria 2008) che di seguito recita: «2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33
per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non
superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed e' rapportata al
periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
- i chiarimenti della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le
Politiche Fiscali, n. 1 del 31/01/2008, che precisa che la
ratio dell’ulteriore detrazione statalenon consente di comprendere tra “
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delsoggetto passivo
”, le tipologie di abitazione che sono assimilate dal Comune a quelle principali,quali previste dall’art. 3 comma 56 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (unità immobiliare
posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari), e
dall’art. 59 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 496/97 (abitazioni concesso in uso gratuito a parenti
in linea retta).
- che la minore imposta derivata dall’applicazione dell’art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24
dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) relativa all’ulteriore detrazione è rimborsata, con oneri
a carico del bilancio dello Stato ai singoli comuni, che trasmettono al Ministero dell’Interno il
modello compilato relativo al mancato gettito I.C.I.
Dato atto,
che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio Tributi, Baraldi rag.
Avio e del Responsabile dell’Area Finanziaria, Baravelli Dott.ssa Cinzia, ai sensi dell’art. 49,
comma 1°, del T.U.E.L. 267/2000;
Richiamata l’ampia ed approfondita discussione e le dichiarazioni rese, così come riportate nella
deliberazione n. 11 della seduta odierna
Con la seguente votazione resa in forma palese:
-
presenti n. 14;-
voti favorevoli n. 9 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);-
voti contrari n. 5 (Vicenzi Fabio, Malagoli Francesco e Bevini Roberto del gruppo“Bomporto Unito per un buon governo”; Poletti Angelo e Garuti Roberto del gruppo “Lega
Nord – Padania”);
-
astenuti n. 0D E L I B E R A
1) di confermare per l’anno 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili determinate
con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 19.02.2007, esecutiva, come segue:
A) 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
B) 5 per mille alle unità immobiliari costituenti pertinenza all’abitazione principale;
C) 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze, appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
D) 5 per mille agli alloggi adibiti ad abitazione e relative pertinenze, regolarmente assegnati
dagli istituti autonomi per le case popolari;
E) 5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto considerata
principale e relative pertinenze, per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non
risultino locate;
F) 5 per mille per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
fino al secondo grado;
G) 5 per mille per gli immobili degli enti senza finalità di lucro;
H) 3 per mille alle unità adibite ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a
titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni
della proprietà e degli inquilini;
I) 6,2 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei
punti precedenti;
L) 7 per mille per gli alloggi non locati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la
vendita, e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell’attività la costruzione di immobili limitatamente al primo anno successivo alla data di
ultimazione dei lavori.
2) di confermare, per l’anno 2008, in € 104,00 l’importo della detrazione per l’abitazione
principale per:
- l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d’usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che non risultino locate;
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che
nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
3) prevedere ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge
Finanziaria 2008) un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile per un
importo non superiore di € 200,00 complessivi relativi all’unità immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale e relative pertinenze specificamente a tutte le abitazioni ad eccezione
di quelle di categoria catastale “A1, A8 e A9”, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si
protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4) di richiedere il trasferimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007,
mediante trasmissione entro il 30 aprile 2008 del relativo modello ministeriale, ai fini della
certificazione del rimborso degli importi concernenti il mancato gettito I.C.I., derivante
dall’applicazione dell’art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge
Finanziaria 2008);
5) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a comunicare le aliquote e l’ulteriore
detrazione, come sopra determinate, unitamente a copia del presente atto al Concessionario
della riscossione.
A seguito di separata votazione che dà quale esito finale:
-
presenti n. 14;-
voti favorevoli n. 9 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);-
voti contrari n. 5 (Vicenzi Fabio, Malagoli Francesco e Bevini Roberto del gruppo“Bomporto Unito per un buon governo”; Poletti Angelo e Garuti Roberto del gruppo “Lega
Nord – Padania”);
-
astenuti n. 0il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito