COMUNE DI BOMPORTO

PROVINCIA DI MODENA

Seduta n. 2

Deliberazione n. 7 del 06.02.2008

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE  DIFFERENZIATE E DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE PER L'ANNO 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

il D. Lgs. del 30.12.1992, n. 504, con cui è stata istituita, dall’anno 1993, l’imposta comunale

sugli immobili (I.C.I.) e che ne disciplina l’applicazione,

- il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che, oltre ad attribuire ai Comuni potestà regolamentare in

materia di Imposta Comunale sugli Immobili, stabilisce che l’aliquota dell’ICI è determinata dal

Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno

successivo, in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

- il Regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.2.2004, esecutiva ai sensi di legge;

Verificato:

- che ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504/1992 in caso di mancata deliberazione dell’aliquota

entro i termini di legge, si applica l’aliquota minima del 4 per mille;

- che l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, fissa, entro la data determinata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le tariffe,

le aliquote d’imposta per i tributi locali ed i servizi locali, compresa l’addizionale comunale

all’irpef;

Visto,

il decreto 20 dicembre 2007 col quale il Ministero dell’Interno differisce al 31 marzo 2008 il termine

per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2008 e, di conseguenza, anche il termine

per l’approvazione di imposte, tasse e tariffe per il medesimo esercizio;

Atteso,

che ai sensi dell’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n. 296, che ha modificato l’art. 6,

comma 1, del D.Lgs. 504/1992 è di competenza del Consiglio Comunale la determinazione

dell’aliquota ICI;

Viste,

le valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2008 che

tengono conto di quanto succitato;

Ritenuto,

di confermare le aliquote I.C.I. stabilite con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del

19.02.2007, esecutiva, come segue:

A) 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

B) 5 per mille alle unità immobiliari costituenti pertinenza all’abitazione principale;

C) 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze, appartenenti alle

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

D) 5 per mille agli alloggi adibiti ad abitazione e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli

istituti autonomi per le case popolari;

E) 5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto considerata

principale e relative pertinenze, per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

F) 5 per mille per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al

secondo grado;

G) 5 per mille per gli immobili degli enti senza finalità di lucro;

H) 3 per mille alle unità adibite ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo

di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della

proprietà e degli inquilini;

I) 6,2 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei punti

precedenti;

L) 7 per mille per gli alloggi non locati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita, e

non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la

costruzione di immobili, limitatamente al primo anno successivo alla data di ultimazione dei

lavori.

Ritenuto di confermare, per l’anno 2008, in € 104,00 l’importo della detrazione per l’abitazione

principale per:

- l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d’usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che non risultino locate;

- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle

stesse hanno stabilito la propria residenza;

Recepite:

- le disposizioni dell’ art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge

Finanziaria 2008) che di seguito recita: «2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unita' immobiliare

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33

per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non

superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed e' rapportata al

periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unita'

immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si

verifica. 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad

eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

- i chiarimenti della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento per le

Politiche Fiscali, n. 1 del 31/01/2008, che precisa che la ratio dell’ulteriore detrazione statale

non consente di comprendere tra “l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo”, le tipologie di abitazione che sono assimilate dal Comune a quelle principali,

quali previste dall’art. 3 comma 56 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (unità immobiliare

posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari), e

dall’art. 59 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 496/97 (abitazioni concesso in uso gratuito a parenti

in linea retta).

- che la minore imposta derivata dall’applicazione dell’art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24

dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) relativa all’ulteriore detrazione è rimborsata, con oneri

a carico del bilancio dello Stato ai singoli comuni, che trasmettono al Ministero dell’Interno il

modello compilato relativo al mancato gettito I.C.I.

Dato atto,

che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio Tributi, Baraldi rag.

Avio e del Responsabile dell’Area Finanziaria, Baravelli Dott.ssa Cinzia, ai sensi dell’art. 49,

comma 1°, del T.U.E.L. 267/2000;

Richiamata l’ampia ed approfondita discussione e le dichiarazioni rese, così come riportate nella

deliberazione n. 11 della seduta odierna

Con la seguente votazione resa in forma palese:

- presenti n. 14;

- voti favorevoli n. 9 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);

- voti contrari n. 5 (Vicenzi Fabio, Malagoli Francesco e Bevini Roberto del gruppo

“Bomporto Unito per un buon governo”; Poletti Angelo e Garuti Roberto del gruppo “Lega

Nord – Padania”);

- astenuti n. 0

D E L I B E R A

1) di confermare per l’anno 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili determinate

con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 19.02.2007, esecutiva, come segue:

A) 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

B) 5 per mille alle unità immobiliari costituenti pertinenza all’abitazione principale;

C) 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze, appartenenti

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci

assegnatari;

D) 5 per mille agli alloggi adibiti ad abitazione e relative pertinenze, regolarmente assegnati

dagli istituti autonomi per le case popolari;

E) 5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto considerata

principale e relative pertinenze, per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non

risultino locate;

F) 5 per mille per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta

fino al secondo grado;

G) 5 per mille per gli immobili degli enti senza finalità di lucro;

H) 3 per mille alle unità adibite ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a

titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni

della proprietà e degli inquilini;

I) 6,2 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei

punti precedenti;

L) 7 per mille per gli alloggi non locati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la

vendita, e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente

dell’attività la costruzione di immobili limitatamente al primo anno successivo alla data di

ultimazione dei lavori.

2) di confermare, per l’anno 2008, in € 104,00 l’importo della detrazione per l’abitazione

principale per:

- l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d’usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,

a condizione che non risultino locate;

- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che

nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;

3) prevedere ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge

Finanziaria 2008) un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile per un

importo non superiore di € 200,00 complessivi relativi all’unità immobiliare direttamente adibita

ad abitazione principale e relative pertinenze specificamente a tutte le abitazioni ad eccezione

di quelle di categoria catastale “A1, A8 e A9”, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si

protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unita' immobiliare e' adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di richiedere il trasferimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007,

mediante trasmissione entro il 30 aprile 2008 del relativo modello ministeriale, ai fini della

certificazione del rimborso degli importi concernenti il mancato gettito I.C.I., derivante

dall’applicazione dell’art. 1 comma 5 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge

Finanziaria 2008);

5) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a comunicare le aliquote e l’ulteriore

detrazione, come sopra determinate, unitamente a copia del presente atto al Concessionario

della riscossione.

A seguito di separata votazione che dà quale esito finale:

- presenti n. 14;

- voti favorevoli n. 9 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);

- voti contrari n. 5 (Vicenzi Fabio, Malagoli Francesco e Bevini Roberto del gruppo

“Bomporto Unito per un buon governo”; Poletti Angelo e Garuti Roberto del gruppo “Lega

Nord – Padania”);

- astenuti n. 0

il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

T.U.E.L. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito