1) di determinare per l’anno 2005, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con l’art.1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del:
A) 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
B) 5 per mille alle unità immobiliari costituenti pertinenza all’abitazione principale;
C) 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
D) 5 per mille agli alloggi adibiti ad abitazione ed relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
E) 5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto considerata principale e relative pertinenze, per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
F) 5 per mille per le abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado;
G) 5 per mille per gli immobili degli enti senza finalità di lucro;
H) 3 per mille alle unità adibite ad abitazione e relative pertinenze, concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali fra organizzazioni della proprietà e degli inquilini;
I) 6,2 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli indicati nei punti precedenti;
L) 7 per mille, alloggi non locati, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione di immobili limitatamente al primo anno successivo alla data di ultimazione dei lavori.
2) di confermare per l’anno 2005, in € 104,00 l’importo della detrazione per l’abitazione principale per:
- l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d’usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
3) di confermare ai sensi dell’art. 58, comma 3, della Legge 446 del 15/12/97 un aumento di € 78,00 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di € 104,00 già prevista dall’art. 8 del D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate:
- i destinatari dell’aumento da € 104,00 a € 182,00, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni, del solo appartamento utilizzato quale abitazione principale e delle relative pertinenze devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) - pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a € 7.750,00 annui lordi riferito all’anno 2004 ed essere in condizione non lavorativa;
B) - pensionati e/o portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 13.200,00, più € 1.000,00 per ogni persona a carico;
C) - disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 13.200,00 più € 1.000,00 per ogni persona a carico;
D) - famiglie numerose:
* nucleo familiare composto da 5 o più componenti all’01/01/2004;
* reddito familiare riferito all’anno 2004 non superiore a € 38.750,00 lordi annui nel caso di una famiglia di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono € 7.750,00 lordi annui per ogni componente superiore al quinto;
E) - titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto dai punti precedenti.
Nel caso delle lettere A), B), C) e D), l’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di € 78,00 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.
Il contribuente per usufruire della detrazione fino a € 182,00 deve:
- presentare una dichiarazione, nella quale attesta nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e il possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di cui sopra;
* la richiesta deve essere inviata entro il 31 dicembre 2005, pena la non applicazione dell’ulteriore detrazione, all’Ufficio Tributi del Comune di Bomporto con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata A.R.;
I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF indicato nel modello UNICO, nel modello 730, nel modello C.U.D. dell’anno 2004.
L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
4) di incaricare il responsabile dell’Ufficio comunale tributi a comunicare le aliquote e l’ulteriore detrazione come sopra determinate, unitamente a copia del presente atto al Concessionario della riscossione.