PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 20/12/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) di applicare, per l’anno 2008, le aliquote I.C.I come sottospecificato:

Aliquota abitazione principale e pertinenze asservite 5,20 ‰

Aliquota unità immobiliari destinate ad uso abitativo e relative pertinenze concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta fino al2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale 5,20 ‰

Aliquota ordinaria su altri fabbricati, aree e terreni 7,00 ‰

Aliquota su alloggi locati alle condizioni definite negli accordi locali di cui all’art. 2 comma 3 Legge 431/1998 5,20 ‰

Aliquota su alloggi non locati 7,00 ‰

2) di confermare in €. 103,29 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protraetale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, cosìcome sostituito dalla Legge n. 662/1996;

3) di considerare abitazione principale l’unità immobiliare, purché non locata, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituti.

4) di applicare la detrazione anche alle unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, così come sostituito dalla Legge n. 662/1996;

5) di abrogare le disposizioni introdotte con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2005 e pertanto di non applicare, a decorrere dal 01.01.2008, la maggiore detrazione d’imposta per abitazione principale di cui all’art. 8, comma 3 del D.Lgs n. 504/1992 a favore delle particolari categorie di contribuenti individuate con tale atto regolamentare;