ESTRATTO DELIBERAZIONE G.C. N.4 DEL 31/01/2005

 

Omissis

 

DELIBERA

 

1) di applicare, per l’anno 2005, le aliquote I.C.I  come sottospecificato:

 

- Aliquota abitazione principale  e pertinenze asservite           5,20 ‰

- Aliquota ordinaria su altri fabbricati, aree e terreni               7,00 ‰

- Aliquota su alloggi locati   alle condizioni definite  negli

   accordi locali  di cui all’art. 2 comma 3 Legge 431/1998      5,20 ‰

- Aliquota su alloggi non locati                                                 7,00 ‰

 

2) di determinare in €. 103,29 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, così come sostituito dalla Legge n. 662/1996;

 

3) di considerare abitazione principale l’unità immobiliare, purché non locata, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituti.

 

 

4) di approvare e determinare l’ulteriore detrazione di €. 56,71 per un totale di €. 160,00 riferibile alle categorie di contribuenti ritenuti più svantaggiati da applicare secondo le modalità definite con atto consiliare n. 4 del 17/01/2005  che  disciplina nel seguente modo i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio:

 

        compimento del 70° anno di età  all’ 01/01/2005 da parte di tutti i componenti del nucleo  famigliare definito come da risultanze  dei registri dell’anagrafe della popolazione residente;

 

        possesso, nel territorio italiano, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali relative pertinenze (categoria catastale C/2 - C/6 - C/7), quale unica proprietà immobiliare;

 

        reddito medio pro-capite non superiore a 9.000,00 euro annui lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi presentata nel  2004 (riferita ai redditi percepiti nel 2003);

 

        i contribuenti che intendono usufruire dell’ulteriore detrazione devono presentare apposita dichiarazione, con validità annuale, con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione deve essere presentata al Comune al momento del pagamento dell’imposta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005;

 

5) di applicare tali detrazioni anche alle unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative Edilizie  a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, così come sostituito dalla Legge n. 662/1996;