D  E L I B E R A

 

1) Di modificare pro parte l'art.6 Determinazione delle aliquote e dell'Imposta, del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per dare maggiore chiarezza alle modalità di determinazione delle aliquote deliberate ai sensi della Legge 431/98, come segue:

 

5. Il Comune può deliberare un’aliquota ridotta, anche in deroga al limite minimo stabilito ai fini della determinazione delle aliquote dalla normativa vigente al momento in cui  la delibera verrà assunta, a favore dei proprietari o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.504/92,  di immobili che concedano in locazione unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze e utilizzate  a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite negli accordi di programma previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 3 tramite la stipula di contratti a canone concordato e  alle condizioni definite negli accordi di programma previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 3;

6. Per usufruire dei benefici di cui al comma precedente il soggetto passivo dell’imposta deve indicare, con la comunicazione prevista dall’art. 10 del presente regolamento, gli estremi di registrazione del contratto di locazione dell’immobile, ovvero copia del contratto;

7. Il Comune può inoltre prevedere agevolazioni particolari per chi mette a disposizione del Comune, con contratto appositamente sottoscritto, alloggi che il Comune stesso destinerà per particolari situazioni di emergenza abitativa. Il Comune inoltre, ai sensi dell’art. 4 della L. 431/98, può prevedere ulteriori agevolazioni a favore dei proprietari che intendono stipulare con il Comune di Maranello, attraverso dell’Ufficio Casa Unico Distrettuale o tramite gli Uffici Casa, contratti d’affitto a canone agevolato o contratti di garanzia  per i propri immobili ai sensi della legge 431/98 art. 2 commi 3 e 4, da destinare alle famiglie in condizione di disagio abitativo;

 

2) Di confermare anche per il 2007 l’aumento della ulteriore detrazione per l’abitazione principale di € 78,00 a favore degli anziani ultra 65enni e per le famiglie con almeno 5 componenti, proprietari della sola abitazione principale ed annesse pertinenze, utilizzando i seguenti limiti di reddito:

 

Anziani oltre 65 anni

 Reddito di riferimento

Ulteriore detrazione

Per 1 componente

    8.898,56

 € 78

 Per 2 componenti

  € 13.970,74

       "

Nuclei familiari

 

     

Per 5 componenti

  € 39.816,60

       "

Per 6 componenti

  € 44.706,37

       "

Per 7 componenti

  € 49.596,12

       "

Stabilendo inoltre che:

-    per nucleo famigliare si intende la famiglia anagrafica,  rilevabile al 01.01 dell’anno in corso,

-    il modello da presentare per autocertificare il reddito è redatto dall’Ufficio Tributi comunale,

-    la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 dicembre dell'anno di riferimento;

 

3)  Di stabilire per l'anno 2007 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili ai sensi dell'art.6 del Regolamento comunale in materia di I.C.I., nel seguente modo:

 

-    aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze, (sono considerate pertinenze al massimo 2 unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), occupata dal proprietario o dall'usufruttuario, ovvero dal titolare di altro diritto reale;      

-    aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

-    aliquota del 7 per mille da applicare agli imponibili denunciati per le aree fabbricabili;

-    aliquota del 6 per mille per i fabbricati di categoria A ad eccezione della categoria A10, non utilizzate come abitazione principale dal proprietario, ma concessi in locazione con contratto registrato o ceduti in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela rientrante tra quelli previsti dall’art.5 del D.P.R. 22.12.1986 n.917 (parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che la occupano quale loro abitazione principale;

Il diritto alla aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni affittate, potrà essere documentato facendo pervenire all’ufficio tributi del Comune foto-copia del bollettino di versamento della prima rata sulla quale dovrà essere annotato il numero di repertorio attribuito all’atto della registrazione del contratto e apposta la firma del contribuente. In alternativa ed in tutti i casi di comodato gratuito a parenti e affini il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere certificato ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive  modificazioni;

- aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione immobili, a titolo di abitazione principale, secondo contratti tipo  definiti  negli accordi di programma previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3;

- aliquota dello 0,50 per mille a favore dei proprietari che intendono stipulare con il Comune di Maranello, attraverso dell’Ufficio Casa Unico Distrettuale o tramite gli Uffici Casa, contratti d’affitto a canone agevolato o contratti di garanzia  per i propri immobili ai sensi della legge 431/98 art. 2 commi 3 e 4, da destinare alle famiglie in condizione di disagio abitativo;

 

4) di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati  dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono  dette condizioni, ai sensi dell'art.8 del Regolamento I.C.I.;

la riduzione di aliquota e le detrazioni I.C.I. sono previste anche per gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;  

           

5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata