D E L I B E R A

 

1) Di confermare anche per il 2006 l’aumento della ulteriore detrazione per l’abitazione principale di € 78,00 a favore degli anziani ultra 65enni e per le famiglie con almeno 5 componenti, proprietari della sola abitazione principale ed annesse pertinenze, utilizzando i seguenti parametri tenendo conto che il limite del reddito rivalutato in base all'indice ISTAT ed approvato con delibera C.C. nr. 75 del 16.12.2003:

 

Anziani oltre 65 anni

 Reddito di riferimento

Ulteriore detrazione

Per 1 componente

    8.898,56

 € 78

 Per 2 componenti

  € 13.970,74

       "

Nuclei familiari

 

     

Per 5 componenti

  € 39.816,60

       "

Per 6 componenti

  € 44.706,37

       "

Per 7 componenti

  € 49.596,12

       "

 

Stabilendo inoltre che:

-          per nucleo famigliare si intende la famiglia anagrafica,   rilevabile al 01.01 dell’anno in corso,

-          il modello da presentare per autocertificare il reddito è redatto dall’Ufficio Tributi comunale,

-          la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 dicembre dell'anno di riferimento;

 

2)  Di stabilire per l'anno 2006 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili ai sensi dell'art.6 del Regolamento comunale in materia di I.C.I., nel seguente modo :

 

-          aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e le relative pertinenze, (sono considerate pertinenze al massimo 2 unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), occupata dal proprietario o dall'usufruttuario, ovvero dal titolare di altro diritto reale;      

-          aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

-          aliquota del 7 per mille da applicare agli imponibili denunciati per le aree fabbricabili;

-          aliquota del  6 per mille per i fabbricati di categoria A ad eccezione della categoria A10, non utilizzate come abitazione principale dal proprietario, ma concessi in locazione con contratto registrato o ceduti in comodato gratuito ad un familiare con grado di parentela rientrante tra quelli previsti dall’art.5 del D.P.R. 22.12.1986 n.917 (parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che la occupano quale loro abitazione principale;

Il diritto alla aliquota ridotta del 6 per mille per le abitazioni affittate, potrà essere documentato facendo pervenire all’ufficio tributi del Comune foto-copia del bollettino di versamento della prima rata sulla quale dovrà essere annotato il numero di repertorio attribuito all’atto della registrazione del contratto e apposta la firma del contribuente. In alternativa ed in tutti i casi di comodato gratuito a parenti e affini il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere certificato ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive  modificazioni;

- aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite negli accordi di programma previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3;

 

3) di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati  dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono  dette condizioni, ai sensi dell'art.8 del Regolamento I.C.I.;

la riduzione di aliquota e le detrazioni I.C.I. sono previste anche per gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;  

           

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o comunque non utilizzata;

 

Indi, con separata votazione all'unanimità

 

 D E L I B E R A

 

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°  del D.Lvo n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"