Comune di Civitella di Romagna

(Provincia Forlì Cesena)

 

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/02/2009 avente ad oggetto: "Imposta Comunale sugli immobili – Determinazione aliquote e detrazione anno 2009".

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

Di confermare le aliquote dell'Imposta Comunale determinate per l’annualità 2008, anche per l’anno 2009 nelle seguenti misure:

A) - ALIQUOTA ORDINARIA al 7 per mille nei seguenti casi:

1 - Abitazioni e relative pertinenze, possedute in aggiunta all'abitazione principale;

2 - tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C;

3 - Aree fabbricabili;

B)- ALIQUOTA RIDOTTA al 6,2 per mille nei seguenti casi:

1.Abitazione principale, di categoria catastale A1-A8 e A9, così come definita nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI,

C) ALIQUOTE RIDOTTE per favorire nuovi insediamenti produttivi:

1. Al 3,50 per mille (pari al 50% dell’aliquota ordinaria) Limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività :

a) Unità immobiliari diverse dalle abitazioni costruite o acquistate successivamente al 01/01/2008, di proprietà di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;

b) Unità immobiliari a destinazione artigianale, industriale e commerciale possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, da neoimprese di società di persone, società di capitali società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, istituite successivamente al 01/01/2008.

Tali immobili devono essere direttamente utilizzati dalle stesse neoimprese per lo svolgimento della propria attività.

Non rientrano in tale agevolazione gli immobili ove vengono svolte attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare,

I contribuenti per poter usufruire dell'aliquota ridotta dovranno inoltre presentare al Comune entro il termine del 31 dicembre dell’anno di decorrenza dell’agevolazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio Tributi.

Di stabilire la detrazione da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, censite nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, nella misura di € 103,29;

omissis